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Ordinanza — n. 24416/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible for alleging non-manifestly erroneous legal qualification of facts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24416/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeals by two defendants inadmissible de plano. The applicants argued for a change in the legal qualification of the facts, but the court found their arguments generic and failed to demonstrate a manifest error. Consequently, the appeals were rejected, and the defendants were ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Appeals alleging erroneous legal qualification of facts are admissible only for manifest error, excluding general valuation errors.

Parole chiave

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manifest error standard legal qualification appeal inadmissible de plano criminal procedure code valuation error exclusion ricorso di annullamento annullamento della cittadinanza agevolata diritto di ottenere una decisione

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 15553 del 20/03/2018, Maugeri
103, l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza, è limitata ai soli casi di errore manifesto, con conseguente inammissibilità della denuncia di errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dal testo del provvedimento impugnato» (Sez. 1, n. 15553 del 20/03/2018, Maugeri, Rv.
Sez. 3, n. 23150 del 17/04/2019, El Zitouni Jarnal
Sez. 6, ord. n. 3108 del 08/01/2018, Antoci
275971; Sez. 6, ord. n. 3108 del 08/01/2018, Antoci, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: EDDELLOUFI CHERKAOUI nato il 06/10/1996 NASIRI HICHAM nato il 27/01/1998 avverso la sentenza del 04/04/2024 del GIP TRIBUNALE di NOVARAudita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; lette/sentite le conclusioni del PG N. 16505/24 EDELLOUFI + 1 OSSERVA Ritenuto che è inammissibile il motivo di ricorso, comune ad entrambi gli imputati, sulla qualificazione giuridica del fatto, avendo la giurisprudenza precisato che «in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 50, della legge 23 giugno 2017, n. 103, l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza, è limitata ai soli casi di errore manifesto, con conseguente inammissibilità della denuncia di errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dal testo del provvedimento impugnato» (Sez. 1, n. 15553 del 20/03/2018, Maugeri, Rv. 272619), mentre il ricorso è sul punto totalmente generico.

In particolare, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo l'erronea qualificazione giuridica del fatto è limitata ai casi in cui tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione e la verifica va compiuta esclusivamente sulla base dei capi di imputazione, della succinta motivazione della sentenza e dei motivi dedotti in ricorso (Sez. 3, n. 23150 del 17/04/2019, El Zitouni Jarnal, Rv. 275971; Sez. 6, ord. n. 3108 del 08/01/2018, Antoci, Rv. 272252). Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con procedura de plano, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma, ciascuno, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. C Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese , processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così