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Ordinanza — n. 24415/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed because it was personally signed by the accused instead of a qualified defense lawyer.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24415/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible de plano because it was personally signed by the accused, Odigie Kennedy, rather than by a qualified defense lawyer. The court held that under the amended Article 613 of the Code of Criminal Procedure, such appeals must be signed by lawyers enrolled in the special register of the Court of Cassation to establish a valid relationship of appeal. Consequently, the court ruled that the personal signature rendered the act void, leading to the dismissal of the appeal and an order for the accused to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 613 c.p.p.; The appeal to the Court of Cassation cannot be filed personally by the accused and must be signed by a defense lawyer enrolled in the special register, as the personal nature of the appeal renders a personal signature by the accused invalid.

Parole chiave

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Cassation appeal inadmissibility personal signature invalidity qualified defense lawyer requirement special register enrollment procedural de plano dismissal requisito della firma autografa atto privo di sottoscrizione firma individuale

Disposizioni normative citate

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Art. 613 cod. proc. pen.
art. 613 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 3, n. 11126 del 25/01/2021, Marrazzo, Rv. 281475
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ODIGIE KENNEDY nato il 21/12/1995 avverso la sentenza del 13/09/2023 del TRIBUNALE di TREVISOudita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; lette/sentite le conclusioni del PG N. 16504/24 ODIGIE OSSERVA Ritenuto che il ricorso è stato proposto e sottoscritto dall'imputato personalmente e che ciò impedisce in via originaria l'instaurazione di un valido rapporto di impugnazione; Ritenuto che la giurisprudenza di legittimità è pacifica nel ritenere che il ricorso per cassazione non può essere proposto dalla parte personalmente ma, a seguito della modifica apportata all'art. 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, dev'essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione, essendo irrilevante, per la natura personale dell'atto impugnatorio, sia l'autenticazione, ad opera di un legale, della sottoscrizione del ricorso, sia la sottoscrizione del difensore "per accettazione" del mandato difensivo e della delega al deposito dell'atto, la quale non attribuisce al difensore la titolarità dell'atto stesso (cfr., ex multis, Sez. 3, n. 11126 del 25/01/2021, Marrazzo, Rv. 281475).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso