Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to waiver of issues in second-instance settlement agreement.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible de plano because the grounds raised were not permitted under the law for this type of judgment. The appellant, Ghizzardini, challenged a second-instance decision where the procedure concluded via a settlement agreement regarding potential non-punishability issues. The court ruled that such a settlement precludes the entire procedural flow, including the appeal, as the second-instance judge's cognition was limited by the parties' agreement.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364 c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: A settlement agreement in the second instance regarding issues of non-punishability limits the second-instance judge's cognition and creates preclusive effects for the entire procedure, rendering subsequent appeals inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GHIZZARDI NICHOLAS nato a MILANO il 07/06/1990 avverso la sentenza del 13/03/2024 della CORTE APPELLO di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; lette/sentite le conclusioni del PG N. 16491/24 GHIZZARDI OSSERVA Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano perché i motivi proposti non sono consentiti in relazione alla tipologia di sentenza impugnata; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità.
Analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194), la definizione del procedimento con il concordato in appello, relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena (e nel caso, in punto di mancata analisi di eventuali cause di non punibilità) limita non solo la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso