Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to inadmissible grounds regarding plea agreement sentencing requirements.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible de plano because the grounds proposed were not permitted under the law. The appellant challenged a first-instance judgment based on a plea agreement, arguing defects in the sentencing reasoning. The court ruled that the lower court correctly followed statutory requirements for plea agreements, including a brief fact description and verification of sentence proportionality, rendering the appeal's censure invalid.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 444 c.p.p.; Art. 129 c.p.p.; The appeal is inadmissible when the grounds propose censure of the sentencing reasoning in a plea agreement case, as the lower court must only provide a succinct fact description and verify sentence proportionality, exempting the prosecution from the burden of proof.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SARR DOUDOU CUI 05EV8A7 nato il 15/09/2000 avverso la sentenza del 18/04/2024 del GIP TRIBUNALE di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; lette/sentite le conclusioni del PG N. 16129/24 SARR OSSERVA Il ricorso è inammissibile perché i motivi propongono censure non consentite. Anche a voler tacere della genericità dei motivi, va ribadito che, in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., l'accordo intervenuto esonera l'accusa dall'onere della prova e comporta che la sentenza che recepisce l'accordo fra le parti sia da considerare sufficientemente motivata con una succinta descrizione del fatto (anche deducibile dal capo d'imputazione), con l'affermazione della correttezza della sua qualificazione giuridica, con il richiamo all'art. 129 cod. proc. pen. per escludere la ricorrenza di alcuna delle ipotesi ivi previste, con la verifica della congruità della pena patteggiata ai fini e nei limiti di cui all'art. 27 Cost. (tra tante, Sez. 4, n. 34494 del 13/07/2006, Pkoumya, Rv. 234824).
A tale verifica si è attenuta la sentenza impugnata, risultando pertanto incensurabile in questa sede. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 2