Criminal appeal dismissed as inadmissible because the defendant directly filed it, violating Article 613 of the Code of Criminal Procedure.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the criminal appeal inadmissible and ordered the defendant to pay court costs and a fine. The defendant, Talel Namouchi, directly filed the appeal against the Tribunal of Vercelli's judgment, bypassing the mandatory procedural step of first requesting the lower court to rule on the appeal. The court ruled that this direct filing violated Article 613 of the Code of Criminal Procedure, which prohibits such direct appeals to the Supreme Court, thereby preventing the establishment of a valid legal relationship for the challenge.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 613, comma 1, cod. proc. pen.; Direct appeals to the Court of Cassation by the accused are inadmissible as they violate the mandatory procedural requirement to first request the lower court to rule on the appeal.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NAMOUCHI TALEL nato a ACIREALE il 24/04/1992 avverso la sentenza del 12/03/2024 del TRIBUNALE di VERCELLIudita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; lette/sentite le conclusioni del PG N. 16261/24 NAMOUCHI OSSERVA Il ricorso è inammissibile, perché direttamente proposto e sottoscritto dall'imputato in violazione di quanto disposto dall'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., come modificato dalla legge 23 giugno 2017, n. 103. Ciò impedisce in via originaria l'instaurazione di un valido rapporto di impugnazione, anche a voler tacere della genericità dei motivi di ricorso. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27/05/