Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to impermissible censure on sentencing agreement compliance.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible de plano because the grounds proposed constituted impermissible censure. The appellant challenged a first-instance judgment based on a plea agreement, arguing flaws in the sentencing verification process. The court ruled that the lower court correctly fulfilled its statutory duties by verifying the agreement's compliance with constitutional limits and procedural requirements, rendering the judgment unassailable.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 444 cod. proc. pen.; Art. 129 cod. proc. pen.; The appeal is inadmissible when the grounds propose censure on the sufficiency of motivation regarding a plea agreement, as the lower court's verification of the agreement's compliance with constitutional limits and procedural rules is not subject to review.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MEKHIMAR FARES nato il 01/08/1994 avverso la sentenza del 13/03/2024 del TRIBUNALE di FERRARAudita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; lette/sentite le conclusioni del PG N. 16275/24 MEKHIMAR OSSERVA Il ricorso è inammissibile perché i motivi propongono censure non consentite. Anche a voler tacere della genericità delle doglianze, va ribadito che, in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., l'accordo intervenuto esonera l'accusa dall'onere della prova e comporta che la sentenza che recepisce l'accordo fra le parti sia da considerare sufficientemente motivata con una succinta descrizione del fatto (anche deducibile dal capo d'imputazione), con l'affermazione della correttezza della sua qualificazione giuridica, con il richiamo all'art. 129 cod. proc. pen. per escludere la ricorrenza di alcuna delle ipotesi ivi previste, con la verifica della congruità della pena patteggiata ai fini e nei limiti di cui all'art. 27 Cost. (tra tante, Sez. 4, n. 34494 del 13/07/2006, Pkoumya, Rv. 234824).
A tale verifica si è attenuta la sentenza impugnata, risultando pertanto incensurabile in questa sede. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27