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Ordinanza — n. 24408/2024 — snpen Generato dall'IA

Appeal dismissed for inadmissibility due to generic grounds and failure to cite specific legal errors under Italian criminal procedure.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24408/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible de plano because the grounds were generic and failed to cite specific legal errors. The prosecution argued that the first-instance judgment correctly applied Article 444 of the Code of Criminal Procedure regarding plea agreements, which exempts the prosecutor from the burden of proof and requires only a brief factual description. The court found the lower court's reasoning sufficient and compliant with constitutional requirements for sentencing congruity, thus rejecting the appeal without substantive review.

Regesto Legislator

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Art. 444 c.p.p.; Art. 129 c.p.p.; Art. 27 Cost.: In plea agreement proceedings, the prosecutor is exempt from the burden of proof, and the judgment must contain a succinct factual description and verification of sentencing congruity; appeals based on generic grounds or failure to cite specific legal errors are inadmissible.

Parole chiave

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inadmissibility de plano generic grounds appeal plea agreement procedure burden of proof exemption sentencing congruity Italian criminal procedure Corte di Cassazione riscossione di pene pecuniarie

Disposizioni normative citate

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Art. 444 cod. proc. pen.
Anche a voler tacere della genericità dei motivi, va ribadito che, in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti, ai sensi dell'art. 444 cod.
Art. 129 cod. proc. pen.
Art. 27 Cost.
per escludere la ricorrenza di alcuna delle ipotesi ivi previste, con la verifica della congruità della pena patteggiata ai fini e nei limiti di cui all'art. 27 Cost. (tra tante, Sez.
art. 444 cod. proc. pen
Anche a voler tacere della genericità dei motivi, va ribadito che, in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti, ai sensi dell'art. 444 cod.
art. 129 cod. proc. pen
art. 27 Cost
per escludere la ricorrenza di alcuna delle ipotesi ivi previste, con la verifica della congruità della pena patteggiata ai fini e nei limiti di cui all'art. 27 Cost.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 34494 del 13/07/2006, Pkoumya, Rv. 234824
(tra tante, Sez. 4, n. 34494 del 13/07/2006, Pkoumya, Rv. 234824).
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MOSEX PROMISE CUI 057UN1B nato il 16/08/1997 avverso la sentenza del 12/03/2024 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di TRENTOudita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; lette/sentite le conclusioni del PG N. 16133/24 MOSEX OSSERVA Il ricorso è inammissibile perché i motivi propongono censure non consentite. Anche a voler tacere della genericità dei motivi, va ribadito che, in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., l'accordo intervenuto esonera l'accusa dall'onere della prova e comporta che la sentenza che recepisce l'accordo fra le parti sia da considerare sufficientemente motivata con una succinta descrizione del fatto (anche deducibile dal capo d'imputazione), con l'affermazione della correttezza della sua qualificazione giuridica, con il richiamo all'art. 129 cod. proc. pen. per escludere la ricorrenza di alcuna delle ipotesi ivi previste, con la verifica della congruità della pena patteggiata ai fini e nei limiti di cui all'art. 27 Cost. (tra tante, Sez. 4, n. 34494 del 13/07/2006, Pkoumya, Rv. 234824).

A tale verifica si è attenuta la sentenza impugnata, risultando pertanto incensurabile in questa sede. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27