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Ordinanza — n. 24407/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to lack of manifest error in legal qualification under Art. 448 c.p.p.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24407/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible without formalities, ruling that the alleged legal error was not manifest. The appellant argued for a different legal classification of the facts under Article 337 of the Penal Code, but the court found this amounted to a mere alternative factual reconstruction rather than a clear legal mistake. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: Appeals against sentencing decisions are only admissible for manifest errors in law, excluding abstract or evaluative errors not evident from the text.

Parole chiave

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manifest error in law criminal appeal inadmissibility legal qualification error Art. 448 c.p.p. Art. 610 c.p.p. censura costituzionale allegazioni di persecuzione contraddittorie ricusazione del pubblico ministero

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
che legittima la proposizione del ricorso per cassazione prevista dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.: ne consegue che la declaratoria di inammissibilità dell'odierna impugnazione va pronunciata "senza formalità" ai sensi dell'art.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
pen.: ne consegue che la declaratoria di inammissibilità dell'odierna impugnazione va pronunciata "senza formalità" ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. risolvendosi il ricorso nella prospettazione di censure non consentite.
Art. 337 cod. pen.
16116/24 DI SERIO OSSERVA Il ricorso è inammissibile non configurandosi, se non in termini astratti e meramente evocativi del vizio, la condizione della erronea qualificazione giuridica del fatto come delitto previsto dall'art. 337 cod. pen. che legittima la proposizione del ricorso per cassazione prevista dall'art.
art. 337 cod. pen
16116/24 DI SERIO OSSERVA Il ricorso è inammissibile non configurandosi, se non in termini astratti e meramente evocativi del vizio, la condizione della erronea qualificazione giuridica del fatto come delitto previsto dall'art. 337 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 15553 del 20/03/2018, Maugeri, Rv. 272619
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI SERIO PASQUALE nato a MARCIANISE il 24/08/2002 avverso la sentenza del 30/03/2024 del TRIBUNALE di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; lette/sentite le conclusioni del PG N. 16116/24 DI SERIO OSSERVA Il ricorso è inammissibile non configurandosi, se non in termini astratti e meramente evocativi del vizio, la condizione della erronea qualificazione giuridica del fatto come delitto previsto dall'art. 337 cod. pen. che legittima la proposizione del ricorso per cassazione prevista dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.: ne consegue che la declaratoria di inammissibilità dell'odierna impugnazione va pronunciata "senza formalità" ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. risolvendosi il ricorso nella prospettazione di censure non consentite.

La disposizione di cui all'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., che elenca espressamente gli unici casi nei quali è previsto il ricorso per cassazione avverso la decisione di applicazione della pena, consente alle parti di dedurre l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza, da condursi alla stregua del capo di imputazione, della succinta motivazione della sentenza e dei motivi dedotti nel ricorso, e che tuttavia deve ritenersi limitata, come già la consolidata giurisprudenza aveva stabilito al riguardo (avendo la novella del 2017 soltanto codificato gli approdi giurisprudenziali sul tema), ai soli casi di errore manifesto, con conseguente inammissibilità della denuncia di errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dal testo del provvedimento impugnato (Sez. 1, n. 15553 del 20/03/2018, Maugeri, Rv. 272619).

Nel caso in esame la stessa struttura del ricorso si risolve, al di là dell'enunciazione dell'erronea qualificazione giuridica del fatto, nella prospettazione di un'alternativa e più logica ricostruzione dei fatti; Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. i a r Così