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Sentenza — n. 24394/2024 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 24394/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 24394/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

Con l'ordinanza impugnata, il Tribunale di Bari, in parziale accoglimento dell'istanza di riesame proposta nell'interesse di D'Angelo Domenico avverso l'ordinanza coercitiva emessa il 13 luglio 2023 dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Bari, in riforma del gravato titolo cautelare, esclusa l'aggravante contestata, ha sostituito la misura della custodia cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari presso il luogo di dimora. Si contesta al ricorrente di avere illegalmente acquistato per la successiva cessione a complici rimasti ignoti 500 grammi di cocaina dal 30 gennaio 2018 al 3 febbraio 2018 (capo 72 di incolpazione).

Regesto Legislator

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art. 416-bis cod. pen; Sentenza — n. 24394/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Il Collegio della cautela, inoltre, reiterando l'errore in cui era incorso il G.i.p., ha proseguito ricordando che «come risulta a pagina 1992 della ordinanza impugnata, Aprile Alessandro ed D'Angelo Domenico sono stati attinti da misura cautelare nell'ambito del procedimento n. 5557/2017 RGNR, il primo per il delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen., quale organizzatore dell'associazione mafiosa denominata Società Foggiana, oltre che per episodi estorsivi commessi con metodo mafioso, mentre D'Angelo per episodi estorsivi commessi con la medesima aggravante e al fine di agevolare l'associazione mafiosa denominata Società Foggiana.

Parole chiave

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traffico aggravato di cocaina detenzione di stupefacenti abuso di alcol tossicodipendenza dipendenza da sostanze precedenti penali rilevanti

Disposizioni normative citate

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art. 416-bis cod. pen
5557/2017 RGNR, il primo per il delitto di cui all'art. 416-bis cod.
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Testo completo

seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Dgngelo Domenico nato a Foggia il 05/04/1982 avverso l'ordinanza dell'8/08/2023 del Tribunale del riesame di Bari Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Maria Sabina Vigna; sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Roberto Aniello, che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata; udito l'Avvocato Francesca Aricò, quale sostituto processuale dell'Avvocato Ettore Censano, che ha insistito nei motivi di ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza impugnata, il Tribunale di Bari, in parziale accoglimento dell'istanza di riesame proposta nell'interesse di D'Angelo Domenico avverso l'ordinanza coercitiva emessa il 13 luglio 2023 dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Bari, in riforma del gravato titolo cautelare, esclusa l'aggravante contestata, ha sostituito la misura della custodia cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari presso il luogo di dimora. Si contesta al ricorrente di avere illegalmente acquistato per la successiva cessione a complici rimasti ignoti 500 grammi di cocaina dal 30 gennaio 2018 al 3 febbraio 2018 (capo 72 di incolpazione).

Come si è detto, è stata esclusa l'aggravante della agevolazione del sodalizio mafioso denominato "Società Foggiana", della quale il cedente la sostanza, Aprile Alessandro, era uno degli esponenti. In sostanza, il tribunale del riesame ha ritenuto che il ricorrente, mai stato associato, avesse acquistato lo stupefacente dal cugino, Aprile Alessandro, esclusivamente in virtù del loro rapporto di parentela. Il Collegio della cautela ha, inoltre, sottolineato che si era trattato di un unico acquisto (sei pietre).

2. Avverso l'ordinanza, ricorre per cassazione l'indagato, deducendo la violazione di legge in relazione alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari. Il Trs-ibunale del riesame, contraddicendo quanto sostenuto al fine di escludere l'aggravante, ha illogicamente affermato che «le condotte per le quali si procedeva non potevano considerarsi estemporanee e isolate, in quanto poste in essere in collegamento con un personaggio apicale di un sodalizio dedito allo spaccio non occasionale, capace di sopravvivere anche agli interventi repressivi, considerando l'ampiezza della organizzazione e del mercato servito in condizioni di esclusiva».

Il Collegio della cautela, inoltre, reiterando l'errore in cui era incorso il G.i.p., ha proseguito ricordando che «come risulta a pagina 1992 della ordinanza impugnata, Aprile Alessandro ed D'Angelo Domenico sono stati attinti da misura cautelare nell'ambito del procedimento n. 5557/2017 RGNR, il primo per il delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen., quale organizzatore dell'associazione mafiosa denominata Società Foggiana, oltre che per episodi estorsivi commessi con metodo mafioso, mentre D'Angelo per episodi estorsivi commessi con la medesima aggravante e al fine di agevolare l'associazione mafiosa denominata Società Foggiana.

Inoltre, D'Angelo è stato condannato in via definitiva per il reato di cui all'articolo 73, 1990, n. 309, commesso in Lucera fino al 4 gennaio 2013 e presenta carichi pendenti nel sopraindicato procedimento per episodi estorsivi con l'aggravante mafiosa». In realtà, il D'Angelo, attinto da misura cautelare nell'ambito del procedimento cosiddetto Decima Azione è un omonimo del ricorrente. Il -Fbunale del riesame ha, incomprensibilmente, reiterato il travisamento degli atti in cui era incorso il G.i.p., riportando pedissequamente, in motivazione, il passaggio del provvedimento coercitivo.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso è fondato.

2. La motivazione del Tribunale del riesame di Bari in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari è illogica e contraddittoria. Come evidenziato dalla difesa, il D'Angelo, attinto da misura cautelare per la commissione di estorsioni con metodo mafioso e al fine di agevolare l'associazione mafiosa, nell'ambito del procecimento denominato "Decima Azione", non è il prevenuto, ma altro soggetto omonimo. Ciò è agevolmente riscontrabile dal raffronto tra la diversa data di nascita e la diversa residenza del prevenuto (nato il 5 aprile 1982 a Foggia e ivi residente in via Apricena n.

4) rispetto ad Angelo Domenico detto "Cavallo" coinvolto nel procedimento Decima Azione (nato il 3 febbraio 1993 a Foggia e ivi residente in via Rodi Garganico n. 1). Rileva, inoltre, il Collegio che il prevenuto: -è risultato essere estraneo alla compagine associativa contestata nel presente procedimento; -ha commesso un'unica condotta delittuosa risalente a cinque anni addietro; -non è mai stato coinvolto nel procedimento "Decima Azione", né in altre vicende delittuose, non risultando, in particolare, ulteriori episodi di spaccio successivi a quelli sub iudice.

3. L'ordinanza impugnata deve, pertanto, essere annullata con rinvio per nuovo giudizio aTibunale del riesame di Bari.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Bari, competente ai sensi dell'art 309, comma 7, cod. proc. pen. Così deciso il