Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 24389/2024 — snpen Generato dall'IA

Court dismisses appeal against false accusation conviction, ruling full identification of victim sufficient for calunnia.

Numero d'incarto Sentenza — n. 24389/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal by Giovanni Di Perna inadmissible, upholding his conviction for false accusation. Di Perna argued the lower court erred by not specifying the victim's full details and denied conditional suspension or general mitigating circumstances. The court rejected these claims, establishing that the victim's name and surname, combined with contextual clues, provided sufficient identification for the crime of calunnia to exist.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 368 cod. pen.; Art. 173 disp. att. cod. proc. pen.: The crime of false accusation requires only that the false imputation contains elements sufficient to initiate criminal proceedings against an easily identifiable person, not necessarily full legal identification.

Parole chiave

Generato dall'IA
false accusation calunnia victim identification criminal appeal conditional suspension mitigating circumstances procedural inadmissibility denuncia penale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 368 cod. pen.
Con sentenza del 25 novembre 20222 la Corte di appello di Catania ha confermato la condanna inflitta ex art. 368 cod. pen. dal Tribunale di Catania a Giovanni Di Perna per avere falsamente accusato di estorsione Cannillo Centamore nei modi decritti nella imputazione.
Art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Nel ricorso presentato dal difensore di Di Perna si chiede l'annullamento della sentenza deducendo violazione di legge e vizio della motivazione per i seguenti motivi che «sono enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione» (art. 173, disp.
Art. 163 cod. pen.
Dal certificato penale prodotto dalla difesa risulta soltanto la condanna a una multa di 200 euro per abusivo esercizio di una professione commesso nel 2008, ma tale condanna, valutata unitariamente a quella a due anni di reclusione inflitta con la sentenza impugnata, osta, ex art. 163, comma primo, cod.
Art. 133 cod. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
Dalla inammissibilità del ricorso deriva, ex art. 616 cod.
art. 368 cod. pen
Con sentenza del 25 novembre 20222 la Corte di appello di Catania ha confermato la condanna inflitta ex art. 368 cod. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 6, n. 21990 del 08/07/2020, Gentile
Il delitto di calunnia sussiste purché la falsa incolpazione contenga in sé gli elementi necessari e sufficienti all'inizio dell'azione penale nei confronti di una determinata persona agevolmente identificabile (Sez. 6, n. 21990 del 08/07/2020, Gentile, Rv.
Sez. 6, n. 4537 del 09/01/2009, Sileoni
279561; Sez. 6, n. 4537 del 09/01/2009, Sileoni, Rv.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

e SENTENZA sul ricorso proposto da Di Perna Giovanni, nato a Biancavilla il 07/08/1969, avverso la sentenza del 25/11/2022 della Corte di appello di Catania udita la relazione svolta dal Consigliere Angelo Costanzo; lette la requisitoria scritta del Sostituto Procuratore generale Raffaele Piccirillo che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 25 novembre 20222 la Corte di appello di Catania ha confermato la condanna inflitta ex art. 368 cod. pen. dal Tribunale di Catania a Giovanni Di Perna per avere falsamente accusato di estorsione Cannillo Centamore nei modi decritti nella imputazione.

2. Nel ricorso presentato dal difensore di Di Perna si chiede l'annullamento della sentenza deducendo violazione di legge e vizio della motivazione per i seguenti motivi che «sono enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione» (art. 173, disp. att. cod. proc. pen.). 2.1. Con il primo motivo di ricorso si osserva che la sentenza impugnata ha confermato la responsabilità del ricorrente nonostante la denuncia da lui presentata, relativa a plurime e gravi condotte estorsive, non specificasse le complete generalità del soggetto falsamente accusato.2.2. Con il secondo motivo di ricorso, si contesta in diniego della sospensione condizionale pena. 2.3. Con il terzo motivo di ricorso si contesta il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Il delitto di calunnia sussiste purché la falsa incolpazione contenga in sé gli elementi necessari e sufficienti all'inizio dell'azione penale nei confronti di una determinata persona agevolmente identificabile (Sez. 6, n. 21990 del 08/07/2020, Gentile, Rv. 279561; Sez. 6, n. 4537 del 09/01/2009, Sileoni, Rv. 242819). Nel caso in esame, la Corte d'appello ha rilevato che l'imputato, pur affermando che il soggetto da lui accusato era persona a lui sconosciuta, ne ha indicato il nome e il cognome, nonché il cognome del cognato («Trovato») che lo accompagnava, peraltro dichiarando trattarsi di persona conosciuta dai vicini di casa e, quindi, probabilmente abitante nella zona.

Tali dati sono risultati effettivamente riferibili alla persona offesa Camillo Centamore, verso la quale Di Perna era animato dall'intento di sottrarsi all'esecuzione di uno sfratto per morosità, dopo aver pagato alcuni canoni con un assegno scoperto e dopo essersi opposto, con condotta ostruzionistica, al rilascio dell'immobile locato (di proprietà della Trovato, moglie di Centamore) e alla procedura esecutiva attivata sulla base di un decreto ingiuntivo: Centamore, recatosi dai Carabinieri di Acireale con la figlia, fu informato della denuncia a suo carico che diede origine a un procedimento conclusosi poi con archiviazione.

1. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato. La Corte di appello ha negato la sospensione condizionale della pena evidenziando l'assenza di resipiscenza di Di Perna e l'esistenza di una condanna per fatto successivo a quello per il quale si procede. Dal certificato penale prodotto dalla difesa risulta soltanto la condanna a una multa di 200 euro per abusivo esercizio di una professione commesso nel 2008, ma tale condanna, valutata unitariamente a quella a due anni di reclusione inflitta con la sentenza impugnata, osta, ex art. 163, comma primo, cod. pen., alla concessione della sospensione condizionale.

Per altro verso, la motivazione della sentenza dà conto di una condanna riportata dall'imputato successivamente alla vicenda in oggetto che sembrerebbe in realtà non essere stata ancora irrevocabile al momento della decisione d'appello. Tuttavia, il riferimento a tale sentenza è stato utilizzato dalla Corte per rimarcare la carenza di resipiscenza dell'imputato (dato non distonico rispetto alla prognosi sui suoi comportanti futuri) e si raccorda con la particolare gravità dell'accusa calunniosa (tentata estorsione aggravata) e del movente che la ispirò (quello di sottrarsi alle obbligazioni derivanti dal contratto di locazione e alle procedure monitoria e di rilascio), delineante un quadro di accentuata rimproverabilità della condotta, secondo i parametri dell'art. 133, comma secondo, cod. pen.

2. Il terzo motivo è manifestamente infondato. La Corte di appello ha adeguatamente giustificato il diniego delle circostanze attenuanti generiche rilevando l'assenza di elementi di valutazione favorevole — individuati, invece, dalla difesa nella grossolanità delle accuse (facilmente sventate) — mentre il Tribunale aveva considerato elemento sfavorevole l'assenza di resipiscenza.

4. Dalla inammissibilità del ricorso deriva, ex art. 616 cod. proc pen., la condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa le ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore