Sentenza — n. 23714/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IALa Parte civile Froio Fabio ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di L'Aquila del 26 maggio 2023 (motivazione depositata il successivo 17 agosto) che, in riforma della sentenza di condanna in primo grado, ha assolto Romani Carlo dal reato di cui all'art. 371 ter cod. pen. Nel ricorso, proposto agli effetti civili, si deduce l'omessa citazione per il giudizio di appello, fissato per il 26 maggio 2023, della parte civile e dei suo difensore, con conseguente nullità a regime intermedio ritualmente eccepita tramite il ricorso per cassazione. Il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla I. n. 176 del 2020, e le parti hanno depositato le conclusioni come in epigrafe indicate.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 371 ter cod. pen, art. 180 cod. proc. pen; Sentenza — n. 23714/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 371 ter cod. pen. Nel ricorso, proposto agli effetti civili, si deduce l'omessa citazione per il giudizio di appello, fissato per il 26 maggio 2023, della parte civile e dei suo difensore, con conseguente nullità a regime intermedio ritualmente eccepita tramite il ricorso per cassazione. Il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla I. n. 176 del 2020, e le parti hanno depositato le conclusioni come in epigrafe indicate.
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seguente SENTENZA sul ricorso proposto dalla Parte civile Froio Fabio nel procedimento nei confronti di Romani Carlo, nato a Giulianova il 01/09/1972 avverso la sentenza della Corte di appello di L'Aquila del 26/05/2023; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Enrico Gallucci; lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Vincenzo Senatore, chei,Zhiésto venga disposto l'annullamento agli effetti civili della sentenza impugnata, con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello; letta la memoria depositata dal difensore dell'imputato, Avvocato Giampiero Serafini, che si è rimesso alle valutazioni e statuizioni della Corte di cassazione; letta la memoria del difensore della Parte civile, Avvocato Divinangelo Farinelli, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. La Parte civile Froio Fabio ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di L'Aquila del 26 maggio 2023 (motivazione depositata il successivo 17 agosto) che, in riforma della sentenza di condanna in primo grado, ha assolto Romani Carlo dal reato di cui all'art. 371 ter cod. pen. Nel ricorso, proposto agli effetti civili, si deduce l'omessa citazione per il giudizio di appello, fissato per il 26 maggio 2023, della parte civile e dei suo difensore, con conseguente nullità a regime intermedio ritualmente eccepita tramite il ricorso per cassazione. Il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla I. n. 176 del 2020, e le parti hanno depositato le conclusioni come in epigrafe indicate.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il motivo è fondato. Dall'esame degli atti del giudizio di appello - che , essendo stata dedotta una violazione processuale questa Corte è abilitata ad effettuare (ex multis, Sez. 3, n. 24979 del 22/12/2017 - dep. 2018, F., Rv. 273525 - 01)-risulta che il decreto di citazione a giudizio in appello non è stato notificato al difensore della costituita parte civile. Sussiste quindi la dedotta nullità che risulta tempestivamente eccepita, atteso che «l'omessa notifica del decreto di citazione, avanti il giudice di appello, alla parte civile regolarmente costituita, nel corso del giudizio di primo grado, determina la nullità di cui all'art. 178, comma primo, lett. c) - concernente la violazione delle norme che prevedono l'intervento, l'assistenza e la rappresentanza di una parte privata - sottoposta al regime di cui all'art. 180 cod. proc. pen. la quale, ove tempestivamente dedotta, comporta l'annullamento della sentenza, impugnata ai soli effetti civili, con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello» (Sez. 2, n 10813 del 13/12/2011 - dep. 2012, P.c. in proc.
Panza, Rv. 252470 - 01). P. Q. M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente agli effetti civili e rinvia per nuovo giudizio al siudice civile competente per valore in grado di appello. Così deciso il 17 aprile 2024 onsi