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Ordinanza — n. 23647/2024 — snpen Generato dall'IA

Appeal against agreed penalty dismissed as inadmissible because parties already specified the penalty to the judge.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23647/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Bohli Bilel inadmissible without formalities. The appellant argued for a violation of law, but the court noted that in agreed penalties, parties explicitly indicate the sanction to the judge, who then applies it. Consequently, the appeal falls outside permissible challenges because the sentencing choice was already defined by the parties.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; In proceedings for agreed penalties, since parties have already indicated the specific sanction to the judge, appeals challenging the choice of penalty are inadmissible.

Parole chiave

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agreed penalty procedure inadmissible appeal party autonomy sentencing Cassazione ordinanza violation of law claim remissione della pena pena convenzionale riscossione di pene pecuniarie

Disposizioni normative citate

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art. 599-bis cod. proc. pen.
Il proposto ricorso, che peraltro evoca in termini meramente assertivi vizio di violazione di legge, esula dalle impugnazioni sperimentabili avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod.
art. 599-bis cod. proc. pen
Il proposto ricorso, che peraltro evoca in termini meramente assertivi vizio di violazione di legge, esula dalle impugnazioni sperimentabili avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BOHLI BILEL ( CUI 03NFLF0 ) nato il 07/05/1989 ì n unis.ìa avverso la sentenza del 27/03/2024 della CORTE APPELLO di GENOVAudita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; lette/sentite le conclusioni del PG R.G. 17357-2024 RIC. BOHLI BILEL OSSERVA Ritenuto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura semplificata e senza formalità, perché proposto per motivi non consentiti. Il proposto ricorso, che peraltro evoca in termini meramente assertivi vizio di violazione di legge, esula dalle impugnazioni sperimentabili avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. dal momento che, in sede di pena concordata, le parti hanno precisamente indicato al giudice, che ha condiviso la scelta sanzionatoria, la pena da applicare.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27/0