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Ordinanza — n. 23646/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as inadmissible because it was filed personally by the appellant violating procedural rules.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23646/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible de plano because the appellant filed the petition personally rather than through a lawyer. The court found this violated Article 613, paragraph 1 of the Code of Criminal Procedure, which mandates representation for such proceedings. Consequently, the appeal was rejected without merits, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.: An appeal filed personally by the appellant in violation of mandatory representation rules is inadmissible de plano, preventing the establishment of a valid relationship of appeal.

Parole chiave

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inadmissible appeal personal filing mandatory representation de plano dismissal Code of Criminal Procedure divieto di rappresentanza dell'avvocato esame di cassazione diritto di ottenere una decisione

Disposizioni normative citate

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Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SUWAREH MODOU nato il 01/01/1983 %n n eéza avverso la sentenza del 12/02/2024 della CORTE APPELLO di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; lette/sentite le conclusioni del PG OSSERVA Ritenuto che il ricorso è inammissibile perché proposto personalmente dal ricorrente in violazione di quanto disposto dall'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., come modificato dalla legge 103 del 2017. Ciò impedisce in via originaria l'instaurazione di un valido rapporto di impugnazione. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27 maggio 2024 Il Con re estensore Il Presi