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Ordinanza — n. 23645/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 23645/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23645/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RUBERTO VINCENZO nato a MESORACA il 15/08/1985 avverso la sentenza del 10/04/2024 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di CROTONEudita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; lette/sentite le conclusioni del PG OSSERVA Ritenuto che il proposto ricorso esula dalle impugnazioni sperimentabili avverso la sentenza emessa ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen. In tema di patteggiamento, è, invero, inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge in relazione alla determinazione della pena, atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (Sez. 6, Sentenza n. 1032 del 07/11/2019, Pierri, Rv. 278337) e il trattamento sanzionatorio non appare inficiato da illegalità.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 23645/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 444 e ss. cod. proc. pen. In tema di patteggiamento, è, invero, inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge in relazione alla determinazione della pena, atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (Sez. 6, Sentenza n. 1032 del 07/11/2019, Pierri, Rv. 278337) e il trattamento sanzionatorio non appare inficiato da illegalità.

Parole chiave

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sanzioni penali esecuzione della pena detentiva sostitutiva modalità di calcolo dell'ammenda riscossione di pene pecuniarie controllo della commisurazione della pena adeguamento della pena
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RUBERTO VINCENZO nato a MESORACA il 15/08/1985 avverso la sentenza del 10/04/2024 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di CROTONEudita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; lette/sentite le conclusioni del PG OSSERVA Ritenuto che il proposto ricorso esula dalle impugnazioni sperimentabili avverso la sentenza emessa ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen. In tema di patteggiamento, è, invero, inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge in relazione alla determinazione della pena, atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (Sez. 6, Sentenza n. 1032 del 07/11/2019, Pierri, Rv. 278337) e il trattamento sanzionatorio non appare inficiato da illegalità.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27 maggio 2024 Il Consigliere estensore Il Presiden