Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to impermissible challenge regarding sentencing motivation under Art. 448 CPP.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible de plano because the grounds cited were not permitted by law. The appellant challenged the sentencing decision on the basis of a lack of motivation regarding the absence of exemption causes under Article 129 of the Penal Code. The Court ruled that Article 448, paragraph 2-bis, of the Code of Criminal Procedure strictly limits admissible challenges to specific statutory violations, thereby rejecting the appellant's argument.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 129 cod. pen.: The appeal against a sentencing decision is inadmissible if it relies on a defect of motivation concerning the non-existence of exemption causes, as the Code of Criminal Procedure restricts challenges to the specific statutory violations enumerated therein.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: _ MAHFOUD HAMZA nato il 19/04/1994 n M arciCc avverso la sentenza del 14/02/2024 del TRIBUNALE di BRESCIAudita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; lette/sentite le conclusioni del PG OSSERVA Ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi propongono censure non consentite. In tema di patteggiamento, è, invero, inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di motivazione per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (Sez. 6, Sentenza n. 1032 del 07/11/2019, Pierri, Rv. 278337).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27 maggio 2024 Il Co iu ere estensore Il Presidentè