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Ordinanza — n. 23643/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed because it must be signed by a registered defense lawyer, not the accused personally.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23643/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible de plano because it was signed personally by the accused rather than by a registered defense lawyer. The material facts show the appellant attempted to bypass the requirement for a qualified lawyer's signature, arguing that personal submission was valid. The court ruled that under Article 613 of the Code of Criminal Procedure, as amended, such appeals must be signed by a lawyer from the special register to be admissible, rendering the personal signature legally ineffective.

Regesto Legislator

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Art. 613 c.p.p.; The appeal to the Court of Cassation must be signed by a defense lawyer registered in the special roll, and a personal signature by the accused renders the appeal inadmissible.

Parole chiave

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Cassation appeal inadmissibility personal signature requirement defense lawyer registration special roll of lawyers de plano inadmissibility Code of Criminal Procedure legal representation mandate rappresentanza valida

Disposizioni normative citate

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Art. 613 cod. proc. pen.
La giurisprudenza di legittimità è pacifica nel ritenere che il ricorso per cassazione non può essere proposto dalla parte personalmente ma, a seguito della modifica apportata all'art. 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n.
art. 613 cod. proc. pen
La giurisprudenza di legittimità è pacifica nel ritenere che il ricorso per cassazione non può essere proposto dalla parte personalmente ma, a seguito della modifica apportata all'art. 613 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 11126 del 25/01/2021
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TRIANA BRAVO OMAR nato il 14/10/1991 a Cul,3 avverso la sentenza del 01/03/2024 del GIP TRIBUNALE di LODIudita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; lette/sentite le conclusioni del PG OSSERVA Ritenuto che il ricorso è stato proposto e sottoscritto dall'imputato personalmente e che ciò impedisce in via originaria l'instaurazione di un valido rapporto di impugnazione. La giurisprudenza di legittimità è pacifica nel ritenere che il ricorso per cassazione non può essere proposto dalla parte personalmente ma, a seguito della modifica apportata all'art. 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, dev'essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione, essendo irrilevante, per la natura personale dell'atto impugnatorio, sia l'autenticazione, ad opera di un legale, della sottoscrizione del ricorso, sia la sottoscrizione del difensore "per accettazione" del mandato difensivo e della delega al deposito dell'atto, la quale non attribuisce al difensore la titolarità dell'atto stesso (cfr., ex multis, Sez. 3, n. 11126 del 25/01/2021, Rv. 281475).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27 maggio 2024 Il liere estensore Il Presi