Cassation appeal dismissed as inadmissible for plea bargain sentencing violations not listed in the exhaustive statutory list.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court declared the cassation appeal inadmissible de plano because it sought to challenge a plea bargain sentencing decision based on a violation of law not exhaustively listed in the statute. The appellant argued that the trial court failed to verify the absence of acquittal grounds under Article 129 of the Criminal Code, but the Court held that Article 448, paragraph 2-bis, limits admissible appeals to only the specific violations enumerated therein. Consequently, the appeal was rejected without merits, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 129 cod.: Appeals against plea bargain sentencing decisions are inadmissible if they rely on violations of law other than those exhaustively listed in the statute.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ANDREIS MASSIMO nato a LUMEZZANE il 13/10/1966 avverso la sentenza del 08/03/2024 del TRIBUNALE di BRESCIAudita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; lette/sentite le conclusioni del PG OSSERVA Ritenuto che il proposto ricorso esula dalle impugnazioni sperimentabili avverso la sentenza emessa ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen. In tema di patteggiamento, è, invero, inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (Sez. 6, Sentenza n. 1032 del 07/11/2019, Pierri, Rv. 278337).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27 maggio 2024 Il Cons liere estensore Il Preside