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Ordinanza — n. 23641/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for plea bargaining sentencing due to statutory exhaustion of remedies.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23641/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court declared the cassation appeal inadmissible de plano because it sought to challenge a plea bargaining sentencing decision. The appellant argued for a violation of law regarding the lack of verification for exemption causes under Article 129, but the Court held that Article 448, paragraph 2-bis, strictly limits admissible grounds for such appeals. Consequently, the appeal was rejected without merits, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 129 cod.: Appeals against plea bargaining sentencing decisions are inadmissible unless they fall within the strictly enumerated grounds of legal violation specified in the statute.

Parole chiave

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plea bargaining sentencing cassation appeal inadmissibility exhaustion of remedies statutory limitation grounds de plano rejection ammende per infrazione procedurale indennità di buonuscita remissione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
129 cod., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (Sez.
Art. 129 cod.
In tema di patteggiamento, è, invero, inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod., atteso che l'art.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, Sentenza n. 1032 del 07/11/2019, Pierri, Rv. 278337
pen., limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (Sez. 6, Sentenza n. 1032 del 07/11/2019, Pierri, Rv. 278337).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EMMANUELE SALVATORE nato a SORIANO CALABRO il 31/08/1994 avverso la sentenza del 19/03/2024 del GIP TRIBUNALE di VIBO VALENTIAudita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; lette/sentite le conclusioni del PG OSSERVA Ritenuto che il proposto ricorso esula dalle impugnazioni sperimentabili avverso la sentenza emessa ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen. In tema di patteggiamento, è, invero, inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (Sez. 6, Sentenza n. 1032 del 07/11/2019, Pierri, Rv. 278337).

Quanto al secondo motivo di ricorso, il trattamento sanzionatorio non appare inficiato da illegalità e pertanto, anche sotto ulteriore profilo, il ricorso esula dai motivi che possono essere proposti avverso sentenza di applicazione pena. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 27 maggio 2024 Il C liere estensore Il Pres