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Ordinanza — n. 23640/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 23640/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23640/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Melideo Paolo, nato a Casalincontrada il 27/06/1952 avverso la ordinanza del 16/06/2015 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Chieti visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Angelo Capozzi; OSSERVA Rilevato che trattasi di impugnazione, qualificata quale ricorso per cassazione, avverso decreto di archiviazione propostapersonalmente dall'interessato; I Ritenuto che corretta è la qualificazione operata dal Giudice anzi quale l'impugnazione era stata proposta, tenuto conto - in assenza di norme transitorie nella legge n. 103 del 2017 che ha introdotto l'art. 410-bis cod. proc. pen. - della disciplina vigente al momento in cui il provvedimento impugnato è stato emesso, secondo l'autorevole orientamento espresso da Sez.

Regesto Legislator

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art. 410-bis cod. proc. pen; Ordinanza — n. 23640/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 103 del 2017 che ha introdotto l'art. 410-bis cod. proc. pen. - della disciplina vigente al momento in cui il provvedimento impugnato è stato emesso, secondo l'autorevole orientamento espresso da Sez.

Parole chiave

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difetto formale di procedura cancellazione dall'albo avvocati procedura di ricusazione diritto di ottenere una decisione abbandono definitivo del procedimento ritiro dell'istanza giudiziaria

Disposizioni normative citate

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art. 410-bis cod. proc. pen
103 del 2017 che ha introdotto l'art. 410-bis cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Melideo Paolo, nato a Casalincontrada il 27/06/1952 avverso la ordinanza del 16/06/2015 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Chieti visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Angelo Capozzi; OSSERVA Rilevato che trattasi di impugnazione, qualificata quale ricorso per cassazione, avverso decreto di archiviazione propostapersonalmente dall'interessato; I Ritenuto che corretta è la qualificazione operata dal Giudice anzi quale l'impugnazione era stata proposta, tenuto conto - in assenza di norme transitorie nella legge n. 103 del 2017 che ha introdotto l'art. 410-bis cod. proc. pen. - della disciplina vigente al momento in cui il provvedimento impugnato è stato emesso, secondo l'autorevole orientamento espresso da Sez.

U, n. 27614 del 29/03/2007, Lista, Rv. 236537, secondo il quale ai fini dell'individuazione del regime applicabile in materia di impugnazioni, allorché si succedano nel tempo diverse discipline e non sia espressamente regolato, con disposizioni transitorie, il passaggio dall'una all'altra, l'applicazione del principio "tempus regit actum" impone di far riferimento al momento di emissione del provvedimento impugnato e non già a quello della proposizione dell'impugnazione; Ritenuto che, pertanto, il decreto di archiviazione emesso in data 16/06/2015 ( secondo la disciplina vigente all'epoca era ricorribile solo per cassazione ai sensi dell'abrogato art. 409, comma 6, cod. proc. pen.;

Ritenuto che, purtuttavia, la impugnazione è stata proposta in violazione dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen. che richiede per la proposizione dell'atto l'assistenza di difensore iscritto all'albo speciale della Corte di cassazione; Ritenuto che, pertanto, ne consegue l'inammissibilità della impugnazione da dichiararsi con procedura de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.; Ritenuto che alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ma non alla ammenda in ragione della riqualificazione ex officio della impugnazione;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Co