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Ordinanza — n. 23634/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed because the accused died before the appellate court's decision, extinguishing the lawyer's standing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23634/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible de plano because the accused, Mario Michele Fanelli, died on February 13, 2023, prior to the appellate court's November 2023 ruling. The defense lawyer, Leonardo Rosa, sought to challenge the judgment, but the court noted that the death of the accused extinguished the mandate and thus the lawyer's standing to act. Consequently, the court ruled that the original appellate judgment must be amended by the lower court using the procedure for deceased parties, rather than allowing the cassation appeal to proceed.

Regesto Legislator

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Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.; Art. 130 cod. proc. pen.: When the accused dies before the appellate court's decision, the lawyer's mandate is extinguished, rendering the appeal inadmissible; the original judgment must instead be amended by the lower court.

Parole chiave

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extinction of mandate death of accused inadmissible appeal standing of lawyer amendment of judgment motivi di cassazione disposizione a causa di morte impugnabilità di decisioni incidentali

Disposizioni normative citate

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Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Ritenuto che il ricorso va dichiarato inammissibile, con procedura de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod.
Art. 130 cod. proc. pen.
Infatti, la morte dell'imputato intervenuta prima della decisione del giudice d'appello e non rilevata da quest'ultimo, richiede che la relativa sentenza sia emendata da parte del giudice che l'ha pronunciata con la procedura di cui all'art. 130 cod. proc. pen., applicabile estensivamente (in tal senso da ultimo, Sez.
art. 130 cod. proc. pen
Infatti, la morte dell'imputato intervenuta prima della decisione del giudice d'appello e non rilevata da quest'ultimo, richiede che la relativa sentenza sia emendata da parte del giudice che l'ha pronunciata con la procedura di cui all'art. 130 cod. proc. pen., applicabile estensivamente (in tal senso da ultimo, Sez.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 35960 del 17/04/2019, Raciti
pen., applicabile estensivamente (in tal senso da ultimo, Sez. 4, n. 35960 del 17/04/2019, Raciti, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto dall'Avvocato Leonardo Rosa, nell'interesse di Fanelli Mario Michele, nato il 05/03/1957 a Riccia, avverso la sentenza della Corte di appello di Roma del 08/11/2023 visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Enrico Gallucci;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che dal certificato allegato al ricorso risulta che Fanelli Mario Michele è deceduto in Roma il 13 febbraio 2023, dunque prima della pronuncia della sentenza di appello. Ritenuto che il ricorso va dichiarato inammissibile, con procedura de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. Infatti, la morte dell'imputato intervenuta prima della decisione del giudice d'appello e non rilevata da quest'ultimo, richiede che la relativa sentenza sia emendata da parte del giudice che l'ha pronunciata con la procedura di cui all'art. 130 cod. proc. pen., applicabile estensivamente (in tal senso da ultimo, Sez. 4, n. 35960 del 17/04/2019, Raciti, Rv. 276860 - 01, nella quale la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso del difensore dell'imputato già deceduto, per difetto di legittimazione per essersi il mandato estinto per la morte dell'imputato, e ha disposto la trasmissione degli atti alla corte d'appello per quanto di competenza ai sensi dell'art. 130 cod. proc. pen.).

A tale declaratoria segue dunque la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Roma per quanto di competenza. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e dispone trasmettersi copia degli atti alla Corte di appello di Roma per quanto di competenza ai sensi dell'art. 130 cod. proc. pen. Così deciso il 17 aprile 20