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Sentenza — n. 23621/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court annuls appeal judgment for violating reformatio in peius by failing to reduce sentence after acquittal on one crime.

Numero d'incarto Sentenza — n. 23621/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the Florence Court of Appeal's decision and remanded the case for a new sentencing determination. The appellant argued that the appellate court violated the prohibition of reformatio in peius by maintaining the original sentence despite acquitting him on one of two connected crimes. The court ruled that when an appellate court acquits an accused on one count of a continued offense but leaves the sentence unchanged, it must proportionally reduce the penalty to avoid increasing the effective punishment.

Regesto Legislator

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Art. 597, comma 4, cod. proc. pen.; Art. 133, cod. pen.: When an appellate court acquits an accused on one count of a continued offense but fails to reduce the sentence, it violates the prohibition of reformatio in peius and must remand for a proportional reduction.

Parole chiave

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reformatio in peius continued offense proportional reduction appellate acquittal sentencing error commisurazione della pena per rapina recidiva nell'infrazione adeguamento della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 597, comma 4, cod. proc. pen.
Marong Abdoulie, per il tramite del difensore, deduce vizi di motivazione e violazione del principio del divieto di reformatio in peius ex art. 597 cod.
Art. 133, cod. pen.
Rileva, altresì, come la pena in concreto applicata, individuata significativamente al di sopra del minimo edittale (nove mesi di reclusione poi ridotti a sei mesi per il rito) sia stata determinata senza l'osservanza dei criteri / previsti dall'art. 133 cod.
Art. 442, cod. proc. pen.
Art. 624, comma 2, cod. proc. pen.
Ex art. 624, comma 2, cod. proc. pen. deve essere dichiarata la irrevocabilità della sentenza in merito alla responsabilità per il delitto di resistenza a pubblico ufficiale di cui al residuo capo b).
art. 597 cod. proc. pen
Marong Abdoulie, per il tramite del difensore, deduce vizi di motivazione e violazione del principio del divieto di reformatio in peius ex art. 597 cod. proc. pen.
art. 133 cod. pen
Rileva, altresì, come la pena in concreto applicata, individuata significativamente al di sopra del minimo edittale (nove mesi di reclusione poi ridotti a sei mesi per il rito) sia stata determinata senza l'osservanza dei criteri / previsti dall'art. 133 cod. pen.
art. 442 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 29659 del 11/05/2022, Della Costa
Sez. 5, n. 31998 del 06/03/2018, Rossi
283535 - 01; Sez. 5, n. 31998 del 06/03/2018, Rossi, Rv.
Sez. 6, n. 17913 del 09/02/2023, Petroni
273570; Sez. 6, n. 17913 del 09/02/2023, Petroni, non mass.).
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Marong Abdoulie, nato in Gambia il 04/04/1997 avverso la sentenza del 17/07/2023 della Corte di appello di Firenze visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Antonio Costantini; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Elisabetta Ceniccola, che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata; lette le conclusioni del difensore, Avvocato Roberto Nocent, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte d'appello di Firenze, in parziale riforma della sentenza emessa il 29 ottobre 2018 dal Tribunale di Pisa nei confronti di Marong Abdoulie - condannato alla pena di mesi sei di reclusione in ordine ai delitti di tentato furto aggravato di cui al capo a) e di resistenza a pubblico ufficiale di cui al capo b) appellata dal Pubblico ministero e dall'imputato, ha rigettato l'appello del Pubblico Ministero e dichiarato, in accoglimento dell'appello di Marong Abedoulie, non doversi procedere per assenza della condizione di procedibilità in ordine al delitto di tentato furto di cui al capo a), confermando nel resto la sentenza impugnata.

2. Marong Abdoulie, per il tramite del difensore, deduce vizi di motivazione e violazione del principio del divieto di reformatio in peius ex art. 597 cod. proc. pen. ex art. 606, comma 1, lett.

b) e ed e). Osserva la difesa che, nonostante la Corte di appello avesse dichiarato non doversi procedere in ordine al delitto di tentato furto aggravato di cui al capo a) per carenza della condizione di procedibilità, non aveva provveduto alla corrispondente diminuzione di pena ex art. 597, comma 4, cod. proc. pen., confermando il trattamento sanzionatorio (sei mesi di reclusione) che il giudice di primo grado aveva ritenuto di irrogare per entrambi i reati. Rileva, altresì, come la pena in concreto applicata, individuata significativamente al di sopra del minimo edittale (nove mesi di reclusione poi ridotti a sei mesi per il rito) sia stata determinata senza l'osservanza dei criteri / previsti dall'art. 133 cod. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

2. Deve essere richiamatd ormai consolidato principio di diritto reiteratamente enunciato da questa Corte di legittimità secondo cui incorre nella violazione del divieto di "reformatio in peius" il giudice d'appello che, avverso una sentenza di condanna pronunciata per più reati unificati dal vincolo della continuazione, pur prosciogliendo l'imputato per taluno di essi, non provveda a diminuire l'entità della pena originariamente inflitta in funzione "emendativa" sul presupposto che il giudice di primo grado, per le ulteriori imputazioni, erroneamente non aveva apportato alcun aumento di pena (Sez. 6, n. 29659 del 11/05/2022, Della Costa, Rv. 283535 - 01; Sez. 5, n. 31998 del 06/03/2018, Rossi, Rv. 273570; Sez. 6, n. 17913 del 09/02/2023, Petroni, non mass.).

3. La Corte di appello di Firenze, pur avendo dichiarato non doversi procedere, per assenza di querela, in ordine ad uno dei due reati che, in continuazione tra loro, avevano portato il Tribunale a quantificare la pena in complessivi mesi nove di reclusione, poi ridotti a sei mesi di reclusione per il rito prescelto ex art. 442 cod. proc. pen., ha erroneamente tenuto ferma la relativa pena, sul presupposto che il Tribunale non avesse applicato alcun aumento per la continuazione per il delitto di tentato furto (capo a).La determinazione del trattamento sanzionatorio in tali termini individuato, risultando in contrasto con il principio di diritto sopra enunciato, implica la necessità di annullare in parte qua con rinvio l'impugnata decisione.

4. Alla fondatezza del ricorso segue l'annullamento con rinvio della decisione impugnata ad altra Sezione della Corte di appello di Firenze che dovrà rideterminare la pena attenendosi al principio di diritto sopra espresso.

5. Ex art. 624, comma 2, cod. proc. pen. deve essere dichiarata la irrevocabilità della sentenza in merito alla responsabilità per il delitto di resistenza a pubblico ufficiale di cui al residuo capo b).

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Firenze limitatamente alla pena. Dichiara irrevocabile l'affermazione della p