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Ordinanza — n. 23259/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian court allows appeal against inadmissibility of opposition to prosecution dismissal under procedural law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23259/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation reclassified the appellants' challenge as a valid 'reclamo' rather than dismissing it outright. The appellants argued that the preliminary judge incorrectly declared their opposition to the prosecution's dismissal inadmissible without proper grounds. The court ruled that because the initial decision violated specific procedural requirements for inadmissibility, the remedy was not exhausted and must be transmitted to the competent tribunal for review.

Regesto Legislator

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Art. 410, comma 2; Art. 410-bis, comma 3, cod. proc. pen.: When a declaration of inadmissibility violates mandatory procedural rules regarding the object of supplementary investigation, the aggrieved party may file a reclamo with the tribunal, which reviews the nullity without requiring the parties' presence.

Parole chiave

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procedural nullity reclamo against inadmissibility opposition to prosecution supplementary investigation Cassazione Rome opposizione impugnazione della cancellazione allegazioni di persecuzione contraddittorie

Disposizioni normative citate

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Art. 410, comma 2, cod. proc. pen.
Con atto del loro comune difensore, Giuseppe Dario Bruno ed Anna Pagliara impugnano il decreto del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Brindisi dell'Il aprile scorso, che ha dichiarato inammissibile con procedura "de plano", a norma dell'art. 410, comma 2, cod.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Si procede a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., trattandosi di ricorso proposto contro un provvedimento non impugnabile per cassazione.
Art. 410-bis, comma 1, cod. proc. pen.
Con atto del loro comune difensore, Giuseppe Dario Bruno ed Anna Pagliara impugnano il decreto del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Brindisi dell'Il aprile scorso, che ha dichiarato inammissibile con procedura "de plano", a norma dell'art. 410, comma 2, cod.
Art. 410-bis, comma 3, cod. proc. pen.
Qualificata l'impugnazione come reclamo ai sensi dell'art. 410-bis, comma 3, cod. proc. pen., dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Brindisi per l'ulteriore corso.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 354 del 30/09/2021
Tanto premesso, il presente ricorso dev'essere qualificato come reclamo, in conformità al principio generale della conservazione degli atti giuridici e del "favor impugnationis", con conseguente trasmissione degli atti al giudice competente (Sez. 5, n. 354 del 30/09/2021, dep.
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Testo completo

eguente ORDINANZA sul ricorso proposto dalle persone offese - Bruno Dario Giuseppe, nato a Brindisi il 06/09/1965 - Pagliara Anna, nata a Brindisi il 12/08/1963 nel procedimento a carico di - Pagliara Maria Pia, nata a Brindisi il 18/12/1960 - Settembrini Luigi, nato a Latiano (BR) il 24/09/1961 avverso il decreto dell'11/04/2024 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Brindisi; letti gli atti del procedimento, il ricorso e la sentenza impugnata; udita la relazione del consigliere Martino Rosati.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Con atto del loro comune difensore, Giuseppe Dario Bruno ed Anna Pagliara impugnano il decreto del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Brindisi dell'Il aprile scorso, che ha dichiarato inammissibile con procedura "de plano", a norma dell'art. 410, comma 2, cod. proc. pen., l'opposizione all'archiviazione da loro proposta nel procedimento avviato dalla Procura della Repubblica presso quel Tribunale nei confronti di Maria Pia Pagliara e Luigi Settembrini, per il delitto di cui all'art. 368, cod. pen..

2. Si procede a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., trattandosi di ricorso proposto contro un provvedimento non impugnabile per cassazione. A norma dell'art. 410-bis, comma 1, cod. proc. pen., il decreto di archiviazione è nullo, se il giudice dichiara l'opposizione inammissibile al di fuori dei casi di inosservanza del precedente articolo 410, comma 1, e cioè nell'ipotesi di omessa indicazione, da parte dell'opponente, dell'oggetto dell'investigazione suppletiva richiesta e dei relativi elementi di prova. Lo stesso art. 410-bis, al successivo comma 3, stabilisce però che, in questo come negli altri casi di nullità previsti dai precedenti commi 1 e 2, l'interessato, entro quindici giorni dalla conoscenza del provvedimento, può proporre reclamo innanzi al tribunale in composizione monocratica, il quale provvede con ordinanza non impugnabile, senza intervento delle parti interessate, ma previo avviso a queste, almeno dieci giorni prima, dell'udienza fissata per la decisione, con la possibilità per le stesse di presentare memorie non oltre il quinto giorno precedente l'udienza.

3. Tanto premesso, il presente ricorso dev'essere qualificato come reclamo, in conformità al principio generale della conservazione degli atti giuridici e del "favor impugnationis", con conseguente trasmissione degli atti al giudice competente (Sez. 5, n. 354 del 30/09/2021, dep. 2022, Sonaro, Rv. 282825).

P.Q.M.

Qualificata l'impugnazione come reclamo ai sensi dell'art. 410-bis, comma 3, cod. proc. pen., dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Brindisi per l'ulteriore corso. Così deciso in Roma, il 29