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Ordinanza — n. 23256/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to abstract legal qualification errors not meeting statutory immediacy requirements.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23256/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible de plano because the grounds did not meet the strict statutory requirements for challenging a sentencing decision. The appellant argued for a different legal qualification of the drug trafficking facts, but the Court found the reasoning abstract and lacking the immediate, indisputable eccentricity required by law. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 73, comma 1 e 5, d.P.R. 309/1990: An appeal against a sentencing decision is only admissible if the alleged error in legal qualification is immediately and indisputably evident from the indictment and the sentence, excluding appeals based on abstract or evocative arguments regarding factual reconstruction.

Parole chiave

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inadmissibility de plano legal qualification error sentencing decision appeal immediacy requirement drug trafficking offense procedural law Italy abstract legal argument traffico aggravato di cocaina

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
La disposizione di cui all'art. 448, comma 2-bis, cod.
Art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990
Il ricorso è inammissibile non configurandosi, infatti, se non in termini astratti e meramente evocativi del vizio, la condizione della erronea qualificazione giuridica del fatto previsto dall'art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990, rispetto alla qualificazione ai sensi dell'art.
Art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990
Il ricorso è inammissibile non configurandosi, infatti, se non in termini astratti e meramente evocativi del vizio, la condizione della erronea qualificazione giuridica del fatto previsto dall'art. 73, comma 1, d.P.R.

Giurisprudenza citata

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Sez. 7, n. 39600 del 10/09/2015, Casarin, Rv. 264766
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PASSALACQUA DOMENICO nato a CROTONE il 19/07/1995 avverso la sentenza del 09/04/2024 del TRIBUNALE di CROTONEudita la relazione svolta dal Presidente EMILIA ANNA GIORDANO; lette/sentite le conclusioni del PG Ritenuto che il ricorso proposto da Domenico Passalacqua deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano perché i motivi proposti non sono consentiti in relazione alla tipologia di sentenza impugnata. Il ricorso è inammissibile non configurandosi, infatti, se non in termini astratti e meramente evocativi del vizio, la condizione della erronea qualificazione giuridica del fatto previsto dall'art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990, rispetto alla qualificazione ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309 cit.

La disposizione di cui all'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., che elenca espressamente gli unici casi nei quali è previsto il ricorso per cassazione avverso la decisione di applicazione della pena, consente alle parti di dedurre l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza, da condursi alla stregua del capo di imputazione, della succinta motivazione della sentenza e dei motivi dedotti nel ricorso, e che tuttavia deve ritenersi limitata ai casi in cui tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, dovendo, in particolare, escludersi l'ammissibilità dell'impugnazione che richiami, quale necessario passaggio logico del motivo di ricorso (Sez. 7, n. 39600 del 10/09/2015, Casarin, Rv. 264766) aspetti in fatto e probatori che non risultino con immediatezza dalla contestazione.

Nel caso in esame la stessa struttura del ricorso (che richiama i capi di imputazione sub 25 e 28 a fronte di un'unica contestazione di detenzione a fini di cessione) si risolve, al di là dell'enunciazione dell'erronea qualificazione giuridica del fatto, nella denuncia errori valutativi nella prospettazione di un'alternativa e più logica ricostruzione dei fatti del tutto infondati a stregua del dato quantitativo dello stupefacente (cocaina) dal quale era ricavabile, in ragione del principio attivo pari a 63,354 grammi, circa 416 dosi medie, condotta inidonea a connotare il fatto in termini di fattispecie di lieve entità. 2.Consegue alla dichiarazione di inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il