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Ordinanza — n. 23254/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against plea bargain sentence citing insufficient grounds for admissibility.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23254/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Cristian Falcone inadmissible de plano. The appellant challenged a plea bargain sentence from the Brescia Tribunal, arguing procedural defects, while the Public Prosecutor confirmed the lack of admissible grounds. The court ruled that the existing jurisprudence requires only a reference to Article 129 of the Code of Criminal Procedure to establish the exclusion of acquittal causes, which was present in the contested judgment.

Regesto Legislator

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Art. 129 c.p.p.; Art. 73 D.P.R. 309/1990: An appeal against a plea bargain sentence is inadmissible if the grounds proposed do not comply with the specific admissibility rules for this type of judgment, as the statutory reference to Article 129 is sufficient to presume the judge verified and excluded acquittal causes without further analysis.

Parole chiave

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plea bargain sentence inadmissible appeal de plano procedure Article 129 c.p.p. acquittal causes exclusion ritiro della querela penale remissione della pena dipendenza da sostanze stupefacenti

Disposizioni normative citate

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Art. 129 c.p.p.
E' pacifico nella giurisprudenza di legittimità che nella motivazione della sentenza di patteggiamento il richiamo all'art. 129 cod.
Art. 73 D.P.R. 309/1990
263082) la cui sussistenza deve risultare con carattere di evidenza e tanto più che nella sentenza impugnata, fin dal capo di imputazione, enuncia gli elementi che, in fatti, rinviano al reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/1990;
art. 129 cod. proc. pen
E' pacifico nella giurisprudenza di legittimità che nella motivazione della sentenza di patteggiamento il richiamo all'art. 129 cod. proc. pen.
art. 73 d.P.R. 309/1990
263082) la cui sussistenza deve risultare con carattere di evidenza e tanto più che nella sentenza impugnata, fin dal capo di imputazione, enuncia gli elementi che, in fatti, rinviano al reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/1990;

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 15927 del 01/04/2015, Benedetti, Rv. 263082
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FALCONE CRISTIAN nato a GARDONE VAL TROMPIA il 30/06/1978 avverso la sentenza del 23/02/2024 del TRIBUNALE di BRESCIAudita la relazione svolta dal Presidente EMILIA ANNA GIORDANO; lette/sentite le conclusioni del PG Ritenuto che il ricorso proposto da Cristian Falcone deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano perché i motivi proposti non sono consentiti in relazione alla tipologia di sentenza impugnata. E' pacifico nella giurisprudenza di legittimità che nella motivazione della sentenza di patteggiamento il richiamo all'art. 129 cod. proc. pen. - come nel caso di specie è avvenuto - è sufficiente a far ritenere che il giudice abbia verificato ed escluso la presenza di cause di proscioglimento, non occorrendo ulteriori e più analitiche disamine al riguardo (così, tra le tante, Sez. 6, n. 15927 del 01/04/2015, Benedetti, Rv. 263082) la cui sussistenza deve risultare con carattere di evidenza e tanto più che nella sentenza impugnata, fin dal capo di imputazione, enuncia gli elementi che, in fatti, rinviano al reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/1990;

Considerato che all'inammissibilità dell'impugnazione segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si ritiene conforme a giustizia liquidare come in dispositivo. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 27 maggio 2024