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Ordinanza — n. 23253/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against plea bargain sentence citing insufficient grounds for inadmissibility.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23253/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Oumar Diop against the plea bargain sentence from Brescia inadmissible on procedural grounds. The prosecution argued that the lower court's reference to Article 129 of the Code of Criminal Procedure was sufficient to establish the exclusion of acquittal causes, without needing further analysis. The court agreed, noting that the factual elements regarding illegal resistance and drug possession were evident from the indictment, rendering the appeal's arguments legally untenable.

Regesto Legislator

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Art. 129 c.p.p.; Art. 337 c.p.; The reference to Article 129 of the Code of Criminal Procedure in a plea bargain judgment is sufficient to presume the judge verified and excluded acquittal causes, provided the indictment contains clear factual elements indicating the illicit nature of the conduct.

Parole chiave

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plea bargain sentence procedural inadmissibility Article 129 criminal procedure acquittal causes exclusion drug possession offense dipendenza da sostanze stupefacenti decisione di non sollevare obiezioni commisurazione della pena per stupefacenti

Disposizioni normative citate

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Art. 129 c.p.p.
E' pacifico nella giurisprudenza di legittimità che nella motivazione della sentenza di patteggiamento il richiamo all'art. 129 cod.
Art. 337 c.p.
263082) la cui sussistenza deve risultare con carattere di evidenza e tanto più che nella sentenza impugnata, fin dal capo di imputazione, sono individuati precisi elementi di fatto che rinviano alla illiceità delle condotte di resistenza a pubblico ufficiale (art. 337 cod.
art. 129 cod. proc. pen
E' pacifico nella giurisprudenza di legittimità che nella motivazione della sentenza di patteggiamento il richiamo all'art. 129 cod. proc. pen.
art. 337 cod. pen
263082) la cui sussistenza deve risultare con carattere di evidenza e tanto più che nella sentenza impugnata, fin dal capo di imputazione, sono individuati precisi elementi di fatto che rinviano alla illiceità delle condotte di resistenza a pubblico ufficiale (art. 337 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 15927 del 01/04/2015, Benedetti, Rv. 263082
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DIOP OUMAR nato il 10/10/1970 avverso la sentenza del 28/02/2024 del TRIBUNALE di BRESCIAudita la relazione svolta dal Presidente EMILIA ANNA GIORDANO; lette/sentite le conclusioni del PG Ritenuto che il ricorso proposto da Oumar Diop deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano perché i motivi proposti non sono consentiti in relazione alla tipologia di sentenza impugnata. E' pacifico nella giurisprudenza di legittimità che nella motivazione della sentenza di patteggiamento il richiamo all'art. 129 cod. proc. pen. - come nel caso di specie è avvenuto - è sufficiente a far ritenere che il giudice abbia verificato ed escluso la presenza di cause di proscioglimento, non occorrendo ulteriori e più analitiche disamine al riguardo (così, tra le tante, Sez. 6, n. 15927 del 01/04/2015, Benedetti, Rv. 263082) la cui sussistenza deve risultare con carattere di evidenza e tanto più che nella sentenza impugnata, fin dal capo di imputazione, sono individuati precisi elementi di fatto che rinviano alla illiceità delle condotte di resistenza a pubblico ufficiale (art. 337 cod. pen.) e illecita detenzione di sostanze stupefacenti che, per le modalità concrete di detenzione - di diversa natura e suddivise in dosi - apparivano destinate alla cessione a terzi;

Considerato che all'inammissibilità dell'impugnazione segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si ritiene conforme a giustizia liquidare come in dispositivo. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 27 maggio 202