Cassation court dismisses appeal against plea bargain sentence citing insufficient grounds for inadmissibility.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the appeal filed by Emiliano Sacco inadmissible de plano because the cited grounds were not permitted for this type of judgment. The appellant challenged the preliminary hearing judge's sentence regarding drug trafficking, arguing procedural errors, while the prosecution maintained that the reference to Article 129 of the Code of Criminal Procedure was sufficient to establish the exclusion of acquittal causes. The court ruled that the existing factual elements regarding the illicit sale of drugs provided clear evidence of guilt, rendering further analysis unnecessary and the appeal legally unfounded.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 129 c.p.p.; The reference to Article 129 of the Code of Criminal Procedure in a plea bargain judgment is sufficient to presume the judge verified and excluded acquittal causes, without requiring additional detailed examinations.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SACCO EMILIANO nato a ZEVIO il 14/06/1975 avverso la sentenza del 08/02/2024 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di VERONAudita la relazione svolta dal Presidente EMILIA ANNA GIORDANO; lette/sentite le conclusioni del PG oTh Ritenuto che il ricorso proposto da Emiliano Sacco deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano perché i motivi proposti non sono consentiti in relazione alla tipologia di sentenza impugnata. E' pacifico nella giurisprudenza di legittimità che nella motivazione della sentenza di patteggiamento il richiamo all'art. 129 cod. proc. pen. - come nel caso di specie è avvenuto - è sufficiente a far ritenere che il giudice abbia verificato ed escluso la presenza di cause di proscioglimento, non occorrendo ulteriori e più analitiche disamine al riguardo (così, tra le tante, Sez. 6, n. 15927 del 01/04/2015, Benedetti, Rv. 263082) la cui sussistenza deve risultare con carattere di evidenza e tanto più che nella sentenza impugnata, fin dal capo di imputazione, sono individuati precisi elementi di fatto che rinviano alla illiceità della condotta di detenzione e cessione di sostanze stupefacenti di varia natura, verso il pagamento di corrispettivo, in favore di vari consumatori (art. 73, comma 1, d.PR. 309/1990);
Considerato che all'inammissibilità dell'impugnazione segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si ritiene conforme a giustizia liquidare come in dispositivo. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 27 maggio 202