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Ordinanza — n. 23250/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation Court dismisses appeal against penalty reduction via conciliation agreement under Art. 599-bis Code of Criminal Procedure.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23250/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible ex officio because it targeted a sentence reduction granted through a conciliation agreement under Article 599-bis of the Code of Criminal Procedure. The appellant, Omorenuwa Patrick, challenged the appellate court's re-quantification of the penalty for crimes under Articles 337 and 582-585 of the Penal Code, arguing nullity and omission of acquittal. The court ruled that such agreements require joint evaluation by the parties and judicial control, making direct appeals against the resulting sentence procedurally impermissible.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; Art. 610, comma 5-bis, c.p.p.: Appeals against sentences resulting from conciliation agreements under Art. 599-bis are inadmissible as the agreement necessitates a joint evaluation of legal qualification and penalty, subject to judicial control of compliance with statutory limits.

Parole chiave

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conciliation agreement penalty reduction inadmissible appeal joint evaluation procedural bar Cassation Court criminal procedure rinuncia al dibattimento orale

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis cod. proc. pen.
Omorenuwa Patrick, per mezzo del difensore, impugna la sentenza indicata in epigrafe con la quale la Corte di appello di Genova, su concorde richiesta delle parti e preso atto della rinuncia ai motivi di appello, ha rideterminato la pena, ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., in ordine ai reati di cui agli artt.
Art. 56 della legge 23 giugno 2017, n. 103
pen., così come novellato dall'art. 56 della legge 23 giugno 2017, n.
Art. 129 cod. proc. pen.
Il ricorrente deduce la nullità della sentenza in punto di quantificazione della pena ed omessa assoluzione ex art. 129 cod proc.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
ex art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
art. 599-bis cod. proc. pen
Omorenuwa Patrick, per mezzo del difensore, impugna la sentenza indicata in epigrafe con la quale la Corte di appello di Genova, su concorde richiesta delle parti e preso atto della rinuncia ai motivi di appello, ha rideterminato la pena, ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., in ordine ai reati di cui agli artt.
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Testo completo

eguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: , .yni - - OMORENUWA PATRICK (CUI 05AH3AM) nato il 01/01/1996 In i liSella avverso la sentenza del 27/03/2024 della CORTE APPELLO di GENOVAudita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; I L/g2-7 FATTO E DIRITTO 1. Omorenuwa Patrick, per mezzo del difensore, impugna la sentenza indicata in epigrafe con la quale la Corte di appello di Genova, su concorde richiesta delle parti e preso atto della rinuncia ai motivi di appello, ha rideterminato la pena, ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., in ordine ai reati di cui agli artt. 337 e 582- 585 cod. pen.

2. Il ricorrente deduce la nullità della sentenza in punto di quantificazione della pena ed omessa assoluzione ex art. 129 cod proc. pen.

3. Il proposto ricorso deve essere dichiarato inammissibile, non essendo lo stesso esperibile avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc, pen. ex art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.

4. Il concordato con rinuncia ai motivi di appello previsto dali'art. 599-bis cod. proc. pen., così come novellato dall'art. 56 della legge 23 giugno 2017, n. 103, è un istituto in conseguenza del quale le parti processuali si accordano sulla qualificazione giuridica delle condotte contestate e sull'entità della pena da irrogare, effettuando una valutazione, in tutto o in parte, congiunta dell'impugnazione proposta. Da parte sua, il giudice di appello ha il dovere di controllare l'esattezza dei menzionati aspetti giuridici e la congruità della pena richiesta e di applicarla, dopo avere accertato che l'accordo delle parti processuali sia rispettoso dei parametri e dei limiti indicati dall'art. 599-bis cod. proc. pen., operazione compiuta attraverso il richiamo alla correttezza del procedimento con il quale le parti erano addivenute al computo della pena. 5, Il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile con procedura de plano e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che si reputa equo determinare nella misura di euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così de