Criminal appeal dismissed as inadmissible because the defendant personally signed the petition instead of a qualified lawyer.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared Mario Quaranta's appeal inadmissible ex officio because he personally signed the petition rather than a qualified defense attorney. The lower court had confirmed a conviction under Article 73, paragraph 5, of D.P.R. n. 309/1990, but the procedural defect rendered the appeal void. Consequently, the court dismissed the petition and ordered the defendant to pay court costs and a fine to the Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 610, comma 5-bis, primo periodo, cod. proc. pen.; Art. 613, cod. proc. pen.: A criminal appeal is inadmissible if the petition is signed personally by the accused instead of a lawyer enrolled in the special register of the Court of Cassation.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: QUARANTA MARIO nato a MOTTOLA il 04/06/1990 avverso la sentenza del 23/05/2023 della CORTE APPELLO di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; fettesentite-le_conclusioni del PG C- -3 FATTO E DIRITTO 1. Con ricorso personale Quaranta Mario, impugna la sentenza della Corte di appello di Bari che ha confermato la decisione del Tribunale di Bari in ordine al delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990.
2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano perché proposto personalmente dall'imputato.
3. Ai sensi che, ai sensi dell'art. 613 cod. proc. pen., come riformulato dalla legge n. 103 del 2017, entrata in vigore il 3 agosto 2017, l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di Cassazione; il ricorso proposto, sottoscritto personalmente dall'imputato, pertanto, inammissibile ex art. 610, comma 5-bis, primo periodo, cod. proc. pen.
4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che si reputa equo determinare nella misura di euro 3.000,00. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27