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Ordinanza — n. 23248/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal against sentence reduction as it falls under settlement procedure rules.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23248/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Moumen Hamid's appeal inadmissible because it challenged a sentence reduction granted under the settlement procedure of Article 599-bis of the Code of Criminal Procedure. Hamid argued the appellate court failed to provide reasons for acquitting him under Article 129, but the court held such arguments are not reviewable in this specific procedural context. Consequently, the appeal was rejected, and Hamid was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; Art. 610, comma 5-bis c.p.p.: Appeals against sentence reductions under the settlement procedure are inadmissible if they do not challenge the agreement's validity or the judge's control of its compliance with statutory limits.

Parole chiave

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settlement procedure sentence reduction inadmissible appeal Article 599-bis procedural review remissione della pena imputazione per reati di stupefacenti capacità di subire la carcerazione

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis cod. proc. pen.
Moumen Hamid ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe con cui la Corte di appello di Venezia, in riforma della sentenza del Tribunale di Verona, ha rideterminato ex art. 599-bis cod. proc. pen., la pena in anni tre, mesi quattro di reclusione ed euro 14.000 di multa in ordine al delitto di cui all'art.
Art. 129 cod. proc. pen.
Il ricorrente deduce l'omessa motivazione in merito alle ragioni che avrebbero imposto l'assoluzione ex art. 129 cod. proc. pen.
Art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.
ex art. 610, comma 5-bis, cod.
Art. 56 della legge 23 giugno 2017, n. 103
pen., così come novellato dall'art. 56 della legge 23 giugno 2017, n.
Art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990
pen., la pena in anni tre, mesi quattro di reclusione ed euro 14.000 di multa in ordine al delitto di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990.
art. 599-bis cod. proc. pen
Moumen Hamid ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe con cui la Corte di appello di Venezia, in riforma della sentenza del Tribunale di Verona, ha rideterminato ex art. 599-bis cod. proc. pen., la pena in anni tre, mesi quattro di reclusione ed euro 14.000 di multa in ordine al delitto di cui all'art.
art. 129 cod. proc. pen
Il ricorrente deduce l'omessa motivazione in merito alle ragioni che avrebbero imposto l'assoluzione ex art. 129 cod. proc. pen.
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Testo completo

eguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MOUMEN HAMID nato il 18/12/1982 i ri aro cc O avverso la sentenza del 27/03/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAudita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; e e II .2 FATTO E DIRITTO 1. Moumen Hamid ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe con cui la Corte di appello di Venezia, in riforma della sentenza del Tribunale di Verona, ha rideterminato ex art. 599-bis cod. proc. pen., la pena in anni tre, mesi quattro di reclusione ed euro 14.000 di multa in ordine al delitto di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990.

2. Il ricorrente deduce l'omessa motivazione in merito alle ragioni che avrebbero imposto l'assoluzione ex art. 129 cod. proc. pen.

3. Il proposto ricorso deve essere dichiarato inammissibile, non essendo i motivi dedotti esperibili avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. ex art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.

4. Il concordato con rinuncia ai motivi di appello previsto dall'art. 599-bis cod. proc. pen., così come novellato dall'art. 56 della legge 23 giugno 2017, n. 103, è un istituto in conseguenza del quale le parti processuali si accordano sulla qualificazione giuridica delle condotte contestate e sull'entità della pena da irrogare, effettuando una valutazione, in tutto o in parte, congiunta dell'impugnazione proposta. Da parte sua, il giudice di appello ha il dovere di controllare l'esattezza dei menzionati aspetti giuridici e la congruità della pena richiesta e di applicarla, dopo avere accertato che l'accordo delle parti processuali sia rispettoso dei parametri e dei limiti indicati dall'art. 599-bis cod. proc. pen., operazione nel caso compiuta attraverso il richiamo alla correttezza del procedimento con il quale le parti erano addivenute al computo della pena.

5. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna dei ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso