Criminal appeal dismissed as inadmissible because the defendant personally signed the petition instead of a qualified lawyer.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared Francesco Di Venosa's appeal inadmissible ex officio because he personally signed the petition. The defendant argued for a review of the conviction under Article 73 of the 1990 Decree, but the court noted that under Article 613 of the Code of Criminal Procedure, as amended in 2017, such documents must be signed by a registered defense lawyer. Consequently, the court ruled the petition invalid and ordered the defendant to pay procedural costs and a fine to the State.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 613 c.p.p.; Art. 610, comma 5-bis, c.p.p.: A criminal appeal submitted personally by the accused without a registered defense lawyer is inadmissible ex officio.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI VENOSA FRANCESCO nato a ANDRIA il 02/03/1973 avverso la sentenza del 15/06/2023 della CORTE APPELLO di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; lettelsentitele conclusioni d-el—PG FATTO E DIRITTO 1. Con ricorso personale Di Venosa Francesco impugna la sentenza della Corte di appello di Bari che ha confermato la decisione del Tribunale di Trani in ordine al delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990.
2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano perché proposta personalmente dall'imputato.
3. Ai sensi che, ai sensi dell'art. 613 cod. proc. pen., come riformulato dalla legge n. 103 del 2017, entrata in vigore il 3 agosto 2017, l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di Cassazione; il ricorso proposto, sottoscritto personalmente dall'imputato, pertanto, è inammissibile ex art. 610, comma 5-bis, primo periodo, cod. proc. pen.
4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che si reputa equo determinare nella misura di euro 3.000,00. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il