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Ordinanza — n. 23246/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal against plea bargain sentencing for failing to meet strict legal grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23246/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible de plano because the defendant failed to cite any of the four specific grounds permitted under Article 448, paragraph 2-bis of the Code of Criminal Procedure. Although the defense argued for an erroneous legal qualification of the crime, the court found this contention inconsistent and lacking substance since the defendant merely agreed to the prosecutor's plea agreement. Consequently, the court rejected the appeal and ordered the defendant to pay procedural costs and a fine to the state.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 81 cod. pen.; Art. 73, comma 1 e 4, D.P.R. n. 309/1990; The appeal against a plea bargain sentencing is inadmissible unless it specifically addresses the expression of the accused's will, erroneous legal qualification, lack of correlation between request and judgment, or illegality of the penalty, with erroneous qualification requiring immediate obvious eccentricity or manifest error.

Parole chiave

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inadmissible appeal plea bargain sentencing erroneous legal qualification Code of Criminal Procedure de plano dismissal dipendenza da sostanze stupefacenti commisurazione della pena per stupefacenti revoca della sospensione condizionale

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Il ricorso, invero, è ammesso ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod.
Art. 81 cod. pen.
Art. 73, comma 1 e 4, D.P.R. n. 309/1990
artt. 81 cod. pen
Saleh Abdellatif ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe con la quale, a richiesta delle parti, gli è stata applicata la pena di anni due di reclusione ed euro 8.000 di multa con sospensione condizionale della pena per i reati di cui all'artt. 81 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu
Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv.
Sez. 6, n. 15009 del 27/11/2012, Bisignani
Sez. 3, n. 34902 del 24/06/2015, Brughitta
254865) o risulti frutto di un errore manifesto (Sez. 3, n. 34902 del 24/06/2015, Brughitta, Rv.
Sez. 6, n. 2721 del 08/01/2018, Bouaroua
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SALEH ABDELLAFIT nato il 23/08/1987 ;n May-ecc() avverso la sentenza del 29/02/2024 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di NOVARAudita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; I eltejsentite_le_conclusioni del PG OSSERVA 1. Saleh Abdellatif ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe con la quale, a richiesta delle parti, gli è stata applicata la pena di anni due di reclusione ed euro 8.000 di multa con sospensione condizionale della pena per i reati di cui all'artt. 81 cod. pen. e 73, comma 1 e 4, d.P.R. n. 309/1990.

2. Con il ricorso la difesa deduce la erronea qualificazione riqualificazione del fatto di reato.

3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano perché le censure esulano da quelle che, a seguito delle modifiche apportate al codice di rito dalla legge n. 103 del 2017, entrata in vigore il 3 agosto 2017, possono essere dedotte con il ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti. Il ricorso, invero, è ammesso ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, all'erronea qualificazione giuridica del fatto, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, nessuno dei quali dedotto dal ricorrente (cfr.

Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014). La contestazione dell'erronea qualificazione giuridica del fatto, invero, risulta inconsistente e si risolve in una formula vuota di contenuti nella parte in cui rappresenta l'adesione al precedente accordo data dal P.M.; si deve ribadire che l'erronea qualificazione giuridica può essere fatta valere con il ricorso per cassazione solo quando risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica (Sez. 6, n. 15009 del 27/11/2012, dep. 2013, Bisignani, Rv. 254865) o risulti frutto di un errore manifesto (Sez. 3, n. 34902 del 24/06/2015, Brughitta, Rv. 264153), mentre non è consentito, alla luce della modifica normativa, contestare, senza giustificarla, l'erronea qualificazione giuridica del fatto, ritenuta nella sentenza di patteggiamento, della quale, in sostanza, si denunciano - come nel caso in esame - inammissibili vizi di motivazione quanto alla ritenuta responsabilità (Sez. 6, n. 2721 del 08/01/2018, Bouaroua, Rv. 272026).

4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

o Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese ¢ processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.