Cassation appeal against Art. 599-bis sentence dismissed as inadmissible due to waiver of appeal grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared Giacomo Baldassi's appeal inadmissible without formalities. The appellant sought cassation against a first-instance judgment rendered under Article 599-bis of the Code of Criminal Procedure, which is limited to non-waived appeal grounds. Since the defendant had previously renounced appeal reasons, the court ruled that any nullity claims based on citation defects were inadmissible, resulting in the dismissal of the appeal and an order to pay court costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 599-bis cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: A cassation appeal against a sentence pronounced under Article 599-bis is inadmissible for nullity based on citation defects if the defendant has renounced appeal grounds, as the devolutive effect limits cognition to non-waived issues.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BALDASSI GIACOMO nato a CASTELLAMMARE DI STABIA il 16/12/1972 avverso la sentenza del 13/09/2023 della CORTE APPELLO di BARIudita la relazione svolta dal Presidente EMILIA ANNA GIORDANO; lette/sentite le conclusioni del PG /9') RILEVA E OSSERVA Il ricorso di Giacomo Baldassi è inammissibile perché proposto avverso sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., inammissibilità che va dichiarata senza formalità, ai sensi dell'art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen.. E' pacifica l'affermazione nella giurisprudenza di legittimità che, rispetto alla sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., è inammissibile il ricorso per cassazione per nullità della sentenza di primo grado determinata da vizi di citazione dell'imputato, in quanto, in ragione dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (cfr.
Sez. 4 n. 52803 del 14/09/2018, Rv. 274522). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i