Cassation court dismisses appeal against sentencing reduction under art. 599-bis as inadmissible per lack of appealability.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible ex officio because the judgment reducing the sentence under Article 599-bis of the Code of Criminal Procedure is not appealable. The appellant argued the reduced penalty was inappropriate, but the court noted that under the settlement agreement, parties jointly determined the qualification and sentence amount. Since the parties explicitly defined the penalty and the lower court found it congruous, no legal error exists to review, rendering the appeal procedurally void.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 599-bis c.p.p.; Art. 610, comma 5-bis c.p.p.: Appeals against judgments reducing sentences pursuant to the settlement agreement under Art. 599-bis are inadmissible as the parties have already jointly determined the penalty, leaving no legal ground for cassation review.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAELLARO ANDREA nato a MONOPOLI Il 09/01/1955 avverso la sentenza del 08/11/2022 della CORTE APPELLO di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; —lette/sentite-le-conclusioni del PG FATTO E DIRITTO 1. Maellaro Andrea, per mezzo del difensore, impugna la sentenza indicata in epigrafe con cui la Corte di appello di Bari, su concorde richiesta delle parti, ha rideterminato la pena, ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990.
2. Il ricorrente deduce vizi di motivazione in ordine alla congruità della pena applicata.
3. Il proposto ricorso deve essere dichiarato inammissibile, non essendo io stesso esperibile avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. ex art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
4. Il concordato con rinuncia ai motivi di appello previsto dall'art. 599-bis cod. proc. pen., così come novellato dall'art. 56 della legge 23 giugno 2017, n. 103, è un istituto in conseguenza del quale le parti processuali si accordano sulla qualificazione giuridica delle condotte contestate e sull'entità della pena da irrogare, effettuando una valutazione, in tutto o in parte, congiunta dell'impugnazione proposta. Da parte sua, il giudice di appello ha il dovere di controllare l'esattezza dei menzionati aspetti giuridici e la congruità della pena richiesta e di applicarla, dopo avere accertato che l'accordo delle parti processuali sia rispettoso dei parametri e dei limiti indicati dall'art. 599-bis cod. proc. pen., operazione compiuta attraverso il richiamo alla correttezza del procedimento con il quale le parti erano addivenute al computo della pena.
Peraltro, non risulta deducibile il motivo afferente all'eccessività del trattamento sanzionatorio, considerato che le parti hanno precisamente indicato al giudice la pena da applicare e che, per come determinata, è stata ritenuta congrua dal giudice di merito e non risulta illegale.
5. Il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile con procedura de plano e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che si reputa equo determinare nella misura di euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci