Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 23243/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against plea bargain sentence for inadmissible procedural grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23243/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible under the new procedural code, rejecting arguments regarding the defendant's conviction and sentencing. The defense claimed errors in the legal qualification of the offense and the motivation of the plea bargain agreement, but the court found these grounds inconsistent with the strict requirements for cassation appeals. Consequently, the appeal was dismissed, and the defendant was ordered to pay court costs and a fine to the state.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 73, comma 1, D.P.R. n. 309/1990: Appeals against plea bargain sentences are strictly limited to specific grounds such as the expression of the accused's will or manifest legal error, excluding general challenges to the qualification of facts or motivation unless they are immediately obvious or manifestly erroneous.

Parole chiave

Generato dall'IA
Italian Criminal Procedure Plea Bargain Sentencing Cassation Appeal Grounds Legal Qualification Error Procedural Admissibility recidiva nell'infrazione reati qualificati contro gli stupefacenti dipendenza da sostanze

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Il ricorso, invero, è ammesso ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod.
Art. 73, comma 1, D.P.R. n. 309/1990
Montisci Gianluca ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe con la quale, a richiesta delle parti, gli è stata applicata la pena di anni due e mesi dieci di reclusione ed euro 12.400 di multa (pena sostituita con i lavori di pubblica utilità) per i reati di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990.
Legge n. 103 del 2017

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu
Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv.
Sez. 6, n. 15009 del 27/11/2012, Bisignani
Sez. 3, n. 34902 del 24/06/2015, Brughitta
254865) o risulti frutto di un errore manifesto (Sez. 3, n. 34902 del 24/06/2015, Brughitta, Rv.
Sez. 6, n. 2721 del 08/01/2018, Bouaroua
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MONTISCI GIANLUCA nato a TRIESTE il 21/10/1977 avverso la sentenza del 18/04/2024 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di NOVARAudita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; iette/sen~conckisioni-del-PG FATTO E DIRITTO 1. Montisci Gianluca ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe con la quale, a richiesta delle parti, gli è stata applicata la pena di anni due e mesi dieci di reclusione ed euro 12.400 di multa (pena sostituita con i lavori di pubblica utilità) per i reati di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990.

2. Con il ricorso la difesa deduce vizi di motivazione anche in ordine alla omessa riqualificazione.

3. II ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de piano perché le censure esulano da quelle che, a seguito delle modifiche apportate al codice di rito dalla legge n. 103 del 2017, entrata in vigore il 3 agosto 2017, possono essere dedotte con il ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti. Il ricorso, invero, è ammesso ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, all'erronea qualificazione giuridica del fatto, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, nessuno dei quali dedotto dal ricorrente (cfr.

Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014). La contestazione dell'erronea qualificazione giuridica del fatto, invero, risulta inconsistente e si risolve in una formula vuota di contenuti nella parte in cui rappresenta l'adesione al precedente accordo data dal P.M.; si deve ribadire che l'erronea qualificazione giuridica può essere fatta valere con il ricorso per cassazione solo quando risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica (Sez. 6, n. 15009 del 27/11/2012, dep. 2013, Bisignani, Rv. 254865) o risulti frutto di un errore manifesto (Sez. 3, n. 34902 del 24/06/2015, Brughitta, Rv. 264153), mentre non è consentito, alla luce della modifica normativa, contestare, senza giustificarla, l'erronea qualificazione giuridica del fatto, ritenuta nella sentenza di patteggiamento, della quale, in sostanza, si denunciano - come nel caso in esame - inammissibili vizi di motivazione quanto alla ritenuta responsabilità (Sez. 6, n. 2721 del 08/01/2018, Bouaroua, Rv. 272026). .

4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. 4 Co