Italian Court dismisses appeal against sentencing for failure to cite specific statutory grounds required by 2017 procedural reforms.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible de plano because the defendant failed to cite the specific grounds permitted under the 2017 procedural code reforms. The defense argued for a violation of law regarding the omission of acquittal, but the court noted that only limited grounds such as the defendant's will or legal qualification were admissible. Consequently, the appeal was rejected, and the defendant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 129 cod. proc. pen.; Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.: Appeals against sentencing orders must strictly adhere to the grounds permitted by the current procedural code; censes outside these statutory limits are inadmissible de plano.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EL MAAZI SAID nato il 03/08/1969 ìn M8rocc avverso la sentenza del 11/04/2024 del GIP TRIBUNALE di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; lette/sentitele conci usioni-del -PG Le--)7 OSSERVA 1. El Maazi Said ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe con la quale, a richiesta delle parti, gli è stata applicata la pena di anni uno e mesi sei di reclusione ed euro 1.400 di multa per i reati di cui agli artt. 73, comma 4 e 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990.
2. Con il ricorso la difesa deduce vizi di motivazione e violazione di legge in relazione all'omessa assoluzione del ricorrente ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.
3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano perché le censure esulano da quelle che, a seguito delle modifiche apportate al codice di rito dalla legge n. 103 del 2017, entrata in vigore il 3 agosto 2017, possono essere dedotte con il ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti. Il ricorso, invero, è ammesso ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, all'erronea qualificazione giuridica del fatto, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, nessuno dei quali dedotto dal ricorrente (cfr. Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014).
4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i