Cassation appeal dismissed as inadmissible because the defendant personally signed the petition instead of a qualified lawyer.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared Ahmeti Eriona's appeal inadmissible ex officio because the document was signed personally by the accused rather than by a qualified defense attorney. The lower court confirmed a conviction under Article 73 of the Anti-Mafia Law, but the procedural defect in the appeal filing rendered it void. Consequently, the court dismissed the petition and ordered the defendant to pay court costs and a fine to the state.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 610, comma 5-bis, primo periodo, cod. proc. pen.; Art. 613, cod. proc. pen.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the petition, memorials, or new grounds are not signed by a lawyer enrolled in the special register, as personal signing by the accused violates mandatory procedural requirements.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AHMETI ERIONA nato il 08/02/1991 n i ha n t'a avverso la sentenza del 17/11/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAudita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; —1-ette/sentite le conel-usi-onLdel RG FATTO E DIRITTO 1. Con ricorso personale Ahmeti Erjona impugna la sentenza della Corte di appello di Venezia che ha confermato la decisione del Tribunale di Padova in ordine al delitto di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990.
2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano perché proposto personalmente dall'imputato.
3. Ai sensi che, ai sensi dell'art. 613 cod. proc. pen., come riformulato dalla legge n. 103 del 2017, entrata in vigore il 3 agosto 2017, l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di Cassazione; il ricorso proposto, sottoscritto personalmente dall'imputato, pertanto, è inammissibile ex art. 610, comma 5-bis, primo periodo, cod. proc. pen.
4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che si reputa equo determinare nella misura di euro 3.000,00. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27