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Ordinanza — n. 23239/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed de plano for failing to cite admissible grounds under post-2017 procedural code rules.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23239/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible de plano because the defendant failed to cite grounds permitted under the amended criminal procedure code. The defense argued for acquittal under Article 129, but the court noted that only specific issues regarding the defendant's will, legal qualification, or penalty legality are now admissible. Consequently, the appeal was rejected, and the defendant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 129, cod. proc. pen.: Appeals against sentencing orders must cite only specific admissible grounds; censure of omitted acquittal is inadmissible unless it falls within the narrow scope of the defendant's will, legal qualification, or penalty legality.

Parole chiave

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criminal procedure code admissible grounds de plano inadmissibility omitted acquittal sentencing appeal motivi di cassazione imputazione per reati di stupefacenti motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Il ricorso, invero, è ammesso ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod.
Art. 129, cod. proc. pen.
Con il ricorso la difesa deduce vizi di motivazione e violazione di legge in relazione all'omessa assoluzione del ricorrente ai sensi dell'art. 129 cod.
Legge n. 103 del 2017
artt. 81 cod. pen
Esposito Antonio ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe con cui, a richiesta delle parti, gli è stata applicata la pena di anni due e mesi otto di reclusione ed euro 11.600 di multa per i reati di cui agli artt. 81 cod. pen.
art. 129 cod. proc. pen
Con il ricorso la difesa deduce vizi di motivazione e violazione di legge in relazione all'omessa assoluzione del ricorrente ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014
Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014).
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ESPOSITO ANTONIO nato a NAPOLI il 09/07/1973 avverso la sentenza del 02/05/2024 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; Uatteisentite le conclusioni del PG OSSERVA 1. Esposito Antonio ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe con cui, a richiesta delle parti, gli è stata applicata la pena di anni due e mesi otto di reclusione ed euro 11.600 di multa per i reati di cui agli artt. 81 cod. pen. e 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990.

2. Con il ricorso la difesa deduce vizi di motivazione e violazione di legge in relazione all'omessa assoluzione del ricorrente ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.

3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano perché le censure esulano da quelle che, a seguito delle modifiche apportate al codice di rito dalla legge n. 103 del 2017, entrata in vigore il 3 agosto 2017, possono essere dedotte con il ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti. Il ricorso, invero, è ammesso ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, all'erronea qualificazione giuridica del fatto, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, nessuno dei quali dedotto dal ricorrente (cfr. Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014).

4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i