Italian court dismisses appeal against sentencing order as grounds fall outside statutory admissibility limits.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared Marco Bonati's appeal against the Milan sentencing order inadmissible de plano. Bonati argued for acquittal under Article 129 of the Criminal Procedure Code, but the court found his grievances did not meet the specific grounds permitted for cassation appeals following the 2017 procedural reforms. Consequently, the appeal was rejected, and Bonati was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 129, cod. proc. pen.: Appeals against sentencing orders must strictly adhere to statutory grounds; arguments regarding omitted acquittal are inadmissible unless they fall within the limited categories of admissibility established by the 2017 procedural reforms.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BONATI MARCO nato a BERGAMO il 04/08/1988 avverso la sentenza del 18/04/2024 del TRIBUNALE di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; lettelse~e-c-orTelfzio-ra-det-PG OSSERVA 1. Bonati Marco ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe con cui, a richiesta delle parti, gli è stata applicata la pena di mesi uno e giorni dieci di reclusione per il reato di cui all'art. 334 cod. pen.
2. Con il ricorso la difesa deduce vizi di motivazione e violazione di legge in relazione all'omessa assoluzione del ricorrente ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.
3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano perché le censure esulano da quelle che, a seguito delle modifiche apportate al codice di rito dalla legge n. 103 del 2017, entrata in vigore il 3 agosto 2017, possono essere dedotte con il ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti. Il ricorso, invero, è ammesso ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, all'erronea qualificazione giuridica del fatto, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, nessuno dei quali dedotto dal ricorrente (cfr. Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014).
4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il