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Ordinanza — n. 23237/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible because settlement agreement precludes further litigation on waived penalty issues.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23237/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Cosimo Bernardi's appeal inadmissible de plano. Bernardi challenged the second-instance court's decision not to apply the rule of continuation between crimes, arguing it constituted an illegal penalty. The court held that such a waiver by the parties in a settlement agreement creates preclusive effects that bar any subsequent challenge to the resulting sentence.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: When parties settle on a penalty in the second instance, the resulting judgment is final and precludes any subsequent appeal regarding the waiver of the rule of continuation between crimes, as the settlement limits the scope of the entire proceeding.

Parole chiave

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inadmissible appeal settlement agreement preclusive effect continuation between crimes illegal penalty de plano dismissal penal code provisions errore nella commisurazione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.
Art. 601 c.p.p.
Art. 23 cod. pen.
Art. 65 cod. pen.
Art. 71 cod. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero
Sez. U, Sentenza n. 877 del 14/07/2022, Sacchettino
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BERNARDI COSIMO nato a MONOPOLI il 05/08/1970 avverso la sentenza del 14/12/2023 della CORTE APPELLO di BARIudita la relazione svolta dal Presidente EMILIA ANNA GIORDANO; lette/sentite le conclusioni del PG Ritenuto che il ricorso di Cosimo Bernardi deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano, perché proposto per motivi non consentiti dalla legge dal momento che, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194), la definizione del procedimento con il concordato in appello, relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena (nel caso, in relazione alla mancata applicazione della continuazione tra reati), limita non solo la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità; la mancata applicazione della continuazione non integra una ipotesi di illegalità della pena (motivo per il quale il ricorso è, analogamente al patteggiamento viceversa consentito) stante la nozione di illegalità della pena che va limitata ai casi in cui essa ecceda i limiti edittali generali previsti dagli artt. 23 e seguenti, nonché 65 e 71 e seguenti, cod. pen., oppure i limiti edittali previsti per le singole fattispecie di reato, a nulla rilevando il fatto che i passaggi intermedi che portano alla sua determinazione siano computati in violazione di legge (Sez.

U, Sentenza n. 877 del 14/07/2022, dep. 2023, Sacchettino, Rv. 283886), quale, in ipotesi, la mancata applicazione della continuazione tra reati; Rilevato, che il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec