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Ordinanza — n. 23234/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility as translation defect does not invalidate sentence under Italian criminal procedure law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23234/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible de plano because the alleged lack of translation of the sentencing judgment did not constitute a legal ground for nullity. The appellant argued the judgment was null due to the absence of a translation into his native language, while the prosecution contended this only delays the appeal period. The court ruled that such a defect does not invalidate the sentence, as the appeal period simply begins when the appellant actually learns the content.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis c.p.p.; Art. 73, commi 4 e 5 d.P.R. 309/1990: A defect in the translation of a judgment for a non-Italian speaking defendant does not render the judgment null, merely suspending the appeal period until the defendant acquires knowledge of the content.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility translation defect nullity non-Italian speaking defendant appeal period suspension sentencing judgment validity diritto di traduzione difficoltà linguistiche grave deficienza del procedimento all'estero

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis c.p.p.
Il ricorso, in vero, è ammesso ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis cod.
Art. 73, commi 4 e 5 d.P.R. 309/1990
Legge n. 103 del 2017

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 1, n. 5856 del 10/01/2024
(Sez. 1, n. 5856 del 10/01/2024, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SALMANI YOUNESS nato il 20/10/1999 avverso la sentenza del 27/03/2024 del TRIBUNALE di REGGIO EMILIAudita la relazione svolta dal Presidente EMILIA ANNA GIORDANO; lette/sentite le conclusioni del PG FATTO E DIRITTO 1. Con ricorso affidato al difensore di fiducia, Youness Salmani impugna la sentenza con la quale il Tribunale di Reggio Emilia, a sua richiesta, gli ha applicato la pena di anni due e mesi due di reclusione ed euro 4.000 di multa in relazione ai reati di cui agli artt. 73, commi 4 e 5 d.P.R. 309/1990.

2. Il ricorrente chiede l'annullamento della sentenza impugnata della quale denuncia il vizio di violazione di legge per nullità, in quanto non tradotta.

3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano perché la proposta censura esula da quelle che, a seguito delle modifiche apportate al codice di rito dalla legge n. 103 del 2017, entrata in vigore il 3 agosto 2017, possono essere proposte, con il ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione pena su richiesta delle parti. Il ricorso, in vero, è ammesso ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen. solo per motivi riconducibili a vizi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, alla erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, nessuno dei quali dedotto e tenuto conto che la mancata traduzione in una lingua nota all'imputato alloglotto, che non conosce la lingua italiana, della sentenza non ne determina la nullità, comportando esclusivamente che i termini per la proposizione del ricorso per cassazione decorrono dal momento in cui il predetto ha effettiva conoscenza del contenuto del provvedimento. (Sez. 1, n. 5856 del 10/01/2024, Rv. 285759).

4. Il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così