Appeal dismissed as inadmissible due to filing beyond the fifteen-day deadline for contested-motivation judgments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal filed by Valerio Renna inadmissible because it was submitted after the statutory deadline. Although the contested-motivation judgment was delivered on November 20, 2023, the fifteen-day appeal period expired on December 15, and the defendant could not benefit from an extended term due to the specific procedural rules of the appeal. Consequently, the court ruled the appeal inadmissible de plano and ordered the appellant to pay the associated procedural costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 585, comma 1-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: An appeal filed after the expiration of the fifteen-day period following the delivery of a contested-motivation judgment is inadmissible, and the appellant cannot claim an extension of the deadline under Art. 585, comma 1-bis.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RENNA VALERIO nato a CATANIA il 14/06/1992 avverso la sentenza del 20/11/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAudita la relazione svolta dal Presidente EMILIA ANNA GIORDANO; lette/sentite le conclusioni del PG Ritenuto che il ricorso, depositato il 12 dicembre 2023, proposto da Valerio Renna, è inammissibile, perché proposto oltre il termine per impugnare che, in presenza di sentenza con motivazione contestuale depositata all'udienza del 20 novembre 2023 è di quindici giorni decorrenti da tale data, tenuto conto, altresì, che in presenza di appello trattato con procedimento ai sensi dell'art. 23 -bis del d.l. 28 ottobre 2020 n. 137 e, quindi, l'imputato appellante non può considerarsi assente e, pertanto, non potrà beneficiare dell'aumento di quindici giorni del termine per l'impugnazione previsto dall'art. 585, comma 1-bis, cod. proc. pen. (Sez. 7, n. 1585 del 07/12/2024, Procida, Rv. 285606);
Considerato che all'inammissibilità dell'impugnazione, emessa con ordinanza "de plano" ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen., segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si ritiene conforme a giustizia liquidare come in dispositivo. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27 maggio 2024 Il Presid