Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 23232/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against drug sentencing due to lack of immediate legal error in fact qualification.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23232/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Ibrahim Mahmoud Mohamed Abdelsalam inadmissible de plano. The appellant argued for a different legal qualification of the seized drugs and challenged the court's factual assessment regarding the quantity and intent. The court rejected these grounds because the alleged errors were not immediately apparent from the indictment or the first-instance judgment, failing to meet the strict requirements for cassation under Article 448 of the Code of Criminal Procedure.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 73, comma 5, D.P.R. 309/1990: Appeals against sentencing decisions are only admissible if the legal qualification of facts is immediately and obviously eccentric compared to the indictment, excluding appeals based on abstract evocations or factual re-evaluations not evident in the lower court's reasoning.

Parole chiave

Generato dall'IA
cassation appeal admissibility legal qualification of facts drug possession sentencing immediate eccentricity requirement Article 448 criminal procedure imputazione per reati di stupefacenti abuso di sostanze infrazioni riguardanti la canapa

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
La disposizione di cui all'art. 448, comma 2-bis, cod.
Art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990
Il ricorso è inammissibile non configurandosi, infatti, se non in termini astratti e meramente evocativi del vizio, la condizione della erronea qualificazione giuridica del fatto previsto dall'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, rispetto alla detenzione per uso esclusivamente personale della droga caduta in sequestro.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 7, n. 39600 del 10/09/2015, Casarin, Rv. 264766
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IBRAHIM MAHMOUD MOHAMED ABDELSALAM (CUI 03IG114) nato il 01/10/1990 avverso la sentenza del 06/02/2024 del TRIBUNALE di MILANOudita la relazione svolta dal Presidente EMILIA ANNA GIORDANO; lette/sentite le conclusioni del PG Ritenuto che il ricorso proposto da Ibrahim Mahmoud Mohamed Abdelsalam deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano perché i motivi proposti non sono consentiti in relazione alla tipologia di sentenza impugnata. Il ricorso è inammissibile non configurandosi, infatti, se non in termini astratti e meramente evocativi del vizio, la condizione della erronea qualificazione giuridica del fatto previsto dall'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, rispetto alla detenzione per uso esclusivamente personale della droga caduta in sequestro.

La disposizione di cui all'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., che elenca espressamente gli unici casi nei quali è previsto il ricorso per cassazione avverso la decisione di applicazione della pena, consente alle parti di dedurre l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza, da condursi alla stregua del capo di imputazione, della succinta motivazione della sentenza e dei motivi dedotti nel ricorso, e che tuttavia deve ritenersi limitata ai casi in cui tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, dovendo in particolare escludersi l'ammissibilità dell'impugnazione che richiami, quale necessario passaggio logico del motivo di ricorso (Sez. 7, n. 39600 del 10/09/2015, Casarin, Rv. 264766) aspetti in fatto e probatori che non risultino con immediatezza dalla contestazione.

Nel caso in esame la stessa struttura del ricorso si risolve, al di là dell'enunciazione dell'erronea qualificazione giuridica del fatto, nella denuncia errori valutativi nella prospettazione di un'alternativa e più logica ricostruzione dei fatti del tutto infondati a stregua del dato quantitativo dello stupefacente (589 grammi di hashish e 6,4 grammi di cocaina) e del rinvenimento di materiale idoneo al confezionamento in dosi da destinare alla vendita. 2.Consegue alla dichiarazione di inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 27 m