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Ordinanza — n. 23231/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to lack of immediate obviousness of legal error.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23231/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Youness Kachbouri inadmissible de plano. The appellant argued for a different legal qualification of the drug offense based on quantity and intent, but the court found these arguments lacked immediate obviousness. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 73, comma 1 e 5, d.P.R. 309/1990: An appeal against a sentencing decision is inadmissible if the alleged legal error lacks immediate obviousness and does not directly contradict the indictment or the summary of facts.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility legal qualification error immediate obviousness standard drug trafficking sentencing de plano rejection traffico qualificato di eroina qualificazione giuridica dei fatti motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
La disposizione di cui all'art. 448, comma 2-bis, cod.
Art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990
Il ricorso è inammissibile non configurandosi, infatti, se non in termini astratti e meramente evocativi del vizio, la condizione della erronea qualificazione giuridica del fatto previsto dall'art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990, rispetto alla qualificazione ai sensi dell'art.
Art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990
Il ricorso è inammissibile non configurandosi, infatti, se non in termini astratti e meramente evocativi del vizio, la condizione della erronea qualificazione giuridica del fatto previsto dall'art. 73, comma 1, d.P.R.

Giurisprudenza citata

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Sez. 7, n. 39600 del 10/09/2015, Casarin, Rv. 264766
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KACHBOURI YOUNESS (CUI: 03LZ9L3) nato il 11/01/1981 avverso la sentenza del 05/04/2024 del TRIBUNALE di BERGAMOudita la relazione svolta dal Presidente EMILIA ANNA GIORDANO; lette/sentite le conclusioni del PG Ritenuto che il ricorso proposto da Youness Kachbouri deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano perché i motivi proposti non sono consentiti in relazione alla tipologia di sentenza impugnata. Il ricorso è inammissibile non configurandosi, infatti, se non in termini astratti e meramente evocativi del vizio, la condizione della erronea qualificazione giuridica del fatto previsto dall'art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990, rispetto alla qualificazione ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309 cit.

La disposizione di cui all'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., che elenca espressamente gli unici casi nei quali è previsto il ricorso per cassazione avverso la decisione di applicazione della pena, consente alle parti di dedurre l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza, da condursi alla stregua del capo di imputazione, della succinta motivazione della sentenza e dei motivi dedotti nel ricorso, e che tuttavia deve ritenersi limitata ai casi in cui tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, dovendo in particolare escludersi l'ammissibilità dell'impugnazione che richiami, quale necessario passaggio logico del motivo di ricorso (Sez. 7, n. 39600 del 10/09/2015, Casarin, Rv. 264766) aspetti in fatto e probatori che non risultino con immediatezza dalla contestazione.

Nel caso in esame la stessa struttura del ricorso si risolve, al di là dell'enunciazione dell'erronea qualificazione giuridica del fatta, nella denuncia errori valutativi nella prospettazione di un'alternativa e più logica ricostruzione dei fatti del tutto infondati a stregua del dato quantitativo dello stupefacente (grammi 87 di sostanza tipo eroina e grammi 54,62 di cocaina) e del rinvenimento di materiale idoneo al confezionamento in dosi da destinare alla vendita a connotare la condotta in termini di minore gravità. 2.Consegue alla dichiarazione di inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 27 maggio 2024 SEZIONE VI PENALE Il P