Cassation court dismisses appeal against plea bargain sentence for lack of admissible grounds regarding defense arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the appeal inadmissible de plano because the grounds raised were not permitted for this type of judgment. The appellant challenged the plea bargain sentence, arguing a lack of motivation regarding defense allegations, while the prosecution contended the record sufficiently excluded acquittal causes. The court ruled that citing Article 129 of the Code of Criminal Procedure in the plea sentence is adequate to show the judge verified and excluded acquittal grounds, rendering further analysis unnecessary.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 129 c.p.p.; Art. 385 c.p.: The court held that referencing Article 129 of the Code of Criminal Procedure in a plea bargain sentence is sufficient to demonstrate the judge verified and excluded acquittal causes, without requiring additional analysis, especially when the indictment clearly identifies facts of tax evasion.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MOHAMED YOUSSEF ELKENNAWI ABOUELMAKARE nato il 09/02/2005 avverso la sentenza del 10/02/2024 del TRIBUNALE di MILANOudita la relazione svolta dal Presidente EMILIA ANNA GIORDANO; lette/sentite le conclusioni del PG Ritenuto che il ricorso proposto da Mohamed Youssef Elkennawi Abouelmakare deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano perché i motivi proposti non sono consentiti in relazione alla tipologia di sentenza impugnata. E' pacifico nella giurisprudenza di legittimità che nella motivazione della sentenza di patteggiamento il richiamo all'art. 129 cod. proc. pen. - come nel caso di specie è avvenuto - è sufficiente a far ritenere che il giudice abbia verificato ed escluso la presenza di cause di proscioglimento, non occorrendo ulteriori e più analitiche disamine al riguardo (così, tra le tante, Sez. 6, n. 15927 del 01/04/2015, Benedetti, Rv. 263082) la cui sussistenza deve risultare con carattere di evidenza e tanto più che nella sentenza impugnata, fin dal capo di imputazione, sono individuati precisi elementi di fatto che rinviano alla illiceità della condotta di evasione (art. 385 cod. pen.) documentata dal verbale di arresto.
I vizi denunciati rinviano, in realtà, alla mancanza di motivazione sulle allegazioni difensive che, attraverso la definizione del processo con applicazione pena, lo stesso imputato non aveva inteso coltivare. Considerato che all'inammissibilità dell'impugnazione segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si ritiene conforme a giustizia liquidare come in dispositivo. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 27 maggio 2024