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Ordinanza — n. 23229/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible for discussing settled sentencing and omitted responsibility reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23229/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared Bruno Saverio's appeal inadmissible de plano. The appellant attempted to challenge the omitted reasoning regarding criminal responsibility and the final sentence determination. The court rejected these arguments because they concern issues already resolved by the parties' settlement agreement, which implies the defendant's consent to the conviction under Article 73 of the Judicial Code.

Regesto Legislator

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Art. 73, comma 1, d. PR. 309/1990; Appeals regarding sentencing or omitted responsibility reasoning are inadmissible when the case has been settled by the parties' agreement, as such an agreement presupposes the defendant's consent to the conviction.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility settled sentencing agreement omitted responsibility reasoning judicial code article 73 de plano dismissal procedimento di dichiarazione di nullità e rinuncia allegazioni d'asilo contraddittorie concorso di motivi di sospensione

Disposizioni normative citate

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Art. 73, comma 1, d. PR. 309/1990
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BRUNO SAVERIO nato a FOGGIA il 25/06/1996 avverso la sentenza del 27/03/2024 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di FOGGIAudita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; lette/sentite le conclusioni del PG Ritenuto che il ricorso proposto da Bruno Saverio deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano, perché proposto per motivi non deducibili afferenti alla omessa motivazione in punto di responsabilità, risultato dell'accordo delle parti, e alla determinazione della pena, non involgente pena illegale, e dunque su argomenti incompatibili con l'avvenuto concordato sanzionatorio proveniente dallo stesso imputato e tale da presupporre il suo consenso in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 1, d.

PR. 309/1990; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27/0