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Sentenza — n. 23227/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court allows extraordinary appeal against prior inadmissibility ruling due to factual error regarding defense mandate.

Numero d'incarto Sentenza — n. 23227/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court granted the extraordinary appeal against its own prior decision declaring the appeal inadmissible. The appellant argued that a defense mandate for the cessation appeal had been properly filed, contrary to the lower court's finding of absence. The court found the original decision based on a factual error regarding the existence of the mandate and revoked the prior ruling. Consequently, the case was remitted to a new hearing date for the merits of the appeal.

Regesto Legislator

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Art. 625-bis c.p.p.; Art. 581, comma 1-quater, c.p.p.: The Supreme Court must revoke a prior inadmissibility decision if it is based on a factual error regarding the presence of a defense mandate, remitting the case for a new hearing to allow the defense to present oral arguments.

Parole chiave

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extraordinary appeal defense mandate factual error cessation appeal procedural inadmissibility remittal to hearing cassation procedure motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 625-bis c.p.p.
A tal riguardo, si rileva che, in linea generale, la Corte di cassazione, se accoglie la richiesta ex art. 625-bis cod.
Art. 581, comma 1-quater, c.p.p.
La Corte riteneva che il ricorso dovesse essere dichiarato inammissibile in quanto, stante l'assenza dell'imputato nel giudizio svoltosi dinanzi alla Corte di appello, doveva applicarsi il disposto dell'art. 581, comma 1-quater, cod.
art. 625-bis cod. proc. pen
A tal riguardo, si rileva che, in linea generale, la Corte di cassazione, se accoglie la richiesta ex art. 625-bis cod.
art. 127 cod. proc. pen
Nel caso di specie, tuttavia, deve procedersi al rinvio ad altra udienza per la trattazione nel merito del ricorso, posto che la correzione dell'errore materiale è stata trattata in udienza camerale ex art. 127 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez.2, n. 48327 del 24/10/2023, Pandolfini
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Nebbia Diamante, nato ad Aversa il 2/11/1980 avverso la sentenza del 30/1/2024 emessa dalla Corte di Cassazione visti gli atti, la sentenza e il ricorso; udita la relazione del consigliere Paolo Di Geronimo; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona della Sostituta Procuratore generale Perla Lori, che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata; lette le conclusioni dell'Avvocato Luigi Cíocío, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso straordinario e l'annullamento della sentenza impugnata.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza n.8955 del 30 gennaio 2024, la seconda sezione di questa Corte dichiarava inammissibile il ricorso proposto nell'interesse di Diamante Nebbia, avverso la sentenza resa il 24 marzo 2023 dalla Corte di appello di Napoli. La Corte riteneva che il ricorso dovesse essere dichiarato inammissibile in quanto, stante l'assenza dell'imputato nel giudizio svoltosi dinanzi alla Corte di appello, doveva applicarsi il disposto dell'art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen., nella parte in cui impone il rilascio di apposito mandato ad impugnare, successivamente alla sentenza oggetto di ricorso. Riteneva la Corte che, nel caso di specie, tale onere non era stato adempiuto.

2. Con l'unico motivo di ricorso, si deduce che la dichiarazione di inammissibilità era stata adottata sulla base di un errore percettivo, posto che - a differenza da quanto ritenuto - il ricorrente aveva rilasciato apposito mandato in favore del difensore affinché proponesse ricorso per Cessazione. A supporto di tale assunto, il ricorrente ha depositato copia conforme, rilasciata dalla Corte di appello di Napoli, attestante la presenza del mandato ad impugnare depositato in data 30 giugno 2023, unitamente al ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

2. L'esame degli atti consente di affermare che il ricorso per Cessazione proposto nell'interesse dell'imputato, avverso la sentenza resa dalla Corte dì appello di Napoli, è stato depositato contestualmente al mandato difensivo espressamente rilasciato con riguardo alla suddetta impugnazione. La prova del rispetto delle prescrizioni imposte dall'art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen. emerge inequivocabilmente dalla documentazione prodotta dal ricorrente e munita dell'attestato di conformità all'originale. Ne consegue che la sentenza resa dalla seconda sezione di questa Corte deve ritenersi emessa sulla base dell'erronea percezione di un elemento fattuale e, cioè, della assenza del mandato ad impugnare.

3. L'accoglimento del ricorso straordinario impone da un lato l'annullamento della sentenza della Corte di Cassazione e, al contempo, il rinvio a nuovo ruolo per la discussione del ricorso avverso la sentenza della Corte di appello. A tal riguardo, si rileva che, in linea generale, la Corte di cassazione, se accoglie la richiesta ex art. 625-bis cod. proc. pen., adotta i provvedimenti necessari per correggere l'errore e la definizione della procedura non deve necessariamente articolarsi nelle due distinte fasi dell'immediata caducazione del provvedimento viziato e della successiva udienza per la celebrazione del rinnovato giudizio sul precedente ricorso per cessazione (Sez.2, n. 48327 del 24/10/2023, Pandolfini, Rv. 285586).

Nel caso di specie, tuttavia, deve procedersi al rinvio ad altra udienza per la trattazione nel merito del ricorso, posto che la correzione dell'errore materiale è stata trattata in udienza camerale ex art. 127 cod. proc. pen. e non è stata data la possibilità alla difesa di chiedere - come peraltro aveva fatto in occasione della precedente trattazione del giudizio dinanzi alla Seconda sezione - la discussione orale.

P.Q.M.

Letto l'art. 625 bis cpp, revoca la sentenza impugnata e rinvia all'udienza pubblica dell'il_ luglio 2024 per il giudizio. Manda alla cancelleria per gli avvisi. Così decis