Cassation annuls appeal inadmissibility ruling for missing digital signature, finding PDF attachment was merely for convenience.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation annulled the Milan Tribunal's order declaring the appeal inadmissible due to a missing digital signature. The appellant argued the Tribunal incorrectly focused only on the unsigned PDF attachment, while the defense had explicitly sent a digitally signed file via PEC for the official record. The court ruled that the omission to examine the signed document constituted a procedural error, mandating the case be remitted to the Tribunal for judgment.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 17, comma 1, lett. a) del D.L. 176/2020; Art. 17, comma 2, lett. a) del D.L. 176/2020: The failure to recognize a validly submitted digitally signed act alongside a convenience PDF attachment constitutes a violation of law requiring annulment without remittal.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Halilovic Denis, nato a Brescia il 5/8/2001 avverso l'ordinanza del 15/3/2024 emessa dal Tribunale di Milano visti gli atti, l'ordinanza e il ricorso; udita la relazione del consigliere Paolo Di Geronimo; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona della Sostituta Procuratore generale Perla Lori, che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata; lette le conclusioni dell'Avvocato Gianluca Visca, il quale chiede l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale del riesame, pronunciando in sede di appello cautelare, dichiarava l'inammissibilità del ricorso proposto nell'interesse di Denis Halinovic, in quanto l'atto - inviato mediante PEC - sarebbe stato privo di firma digitale.
2. Avverso tale ordinanza, il ricorrente ha proposto un unico motivo di ricorso per violazione di legge e vizio di motivazione, rappresentando che il Tribunale di Milano aveva erroneamente dichiarato l'inammissibilità dell'appello esaminando la sola "copia di cortesia" in formato PDF. Dall'esame del testo e degli allegati alla mali contenente l'atto di impugnazione, tuttavia, emergeva espressamente che il difensore aveva inviato l'atto firmato digitalmente, allegando il file PDF esclusivamente per agevolarne la consultazione.
3. Il ricorso è stato trattato in forma cartolare.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
2. Il ricorso si incentra sulla mancata presta d'atto che l'impugnazione, inviata con PEC, era stata firmata digitalmente, così come espressamente indicato nel testo della mail. Sostiene il difensore, infatti, che l'ulteriore invio dell'atto anche in formato PDF era esclusivamente funzionale ad evitare difficoltà di consultazione dello stesso da parte del Collegio giudicante. Nel caso di specie, pertanto, sarebbero state rispettate le prescrizioni dettate dalla normativa emergenziale (a partire dalla I. n. 176 del 2020) per il deposito informatico degli atti di impugnazione.
Nella mail prodotta dal ricorrente si legge testualmente che «l'atto trasmesso è copia conforme all'originale, digitalmente sottoscritto, custodito presso il mio studio. Trasmetto, altresì, allegato in formato pdf non firmato per comodità nella sua apertura». Dall'esame degli atti, pertanto, si rileva la PEC inviata dal difensore conteneva due copie dell'impugnazione, l'una firmata digitalmente (PDF.p7m) e l'altra in formato PDF. Il Tribunale del riesame non ha dato atto di tale duplice invio, limitandosi a rilevare che l'unico atto visionato era in formato PDF e, quindi, non conforme alle prescrizioni normative in tema di deposito telematico egli atti di impugnazione.
3. L'omesso esame nel merito dell'impugnazione, stante l'erronea dichiarazione di inammissibilità, determina l'annullamento senza rinvio dell'impugnata ordinanza, con trasmissione degli atti al Tribunale di Milano per il giudizio.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale del riesame di Milano per l'ulteriore corso. Così deciso il