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Ordinanza — n. 23225/2024 — snpen Generato dall'IA

Court corrects a prior judgment by adding missing civil party cost awards due to a material clerical error.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23225/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation ordered a correction to a previous judgment that had omitted civil party cost awards due to a material clerical error. The civil party, Novara Daniele, argued that this omission constituted an unjust harm requiring immediate remediation under procedural law. The court ruled that because the omission was accidental and the decision was accessory, it must be corrected via the material error procedure to ensure justice.

Regesto Legislator

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Art. 130 cod. proc. pen.; Material errors in accessory decisions regarding costs must be corrected via the material error procedure to prevent unjust harm to a party.

Parole chiave

Generato dall'IA
material error correction accessory decision civil party costs clerical omission procedural remedy

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 130 cod. proc. pen.
Ulizzi Rosolino; considerato che trattasi di statuizione accessoria, obbligatoria e consequenziale alla decisione adottata, emendabile con la procedura di correzione di errore materiale ex art. 130 cod. proc. pen., risolvendosi altrimenti l'omissione in un nocumento ingiusto e non eliminabile per una parte (Sez.
art. 130 cod. proc. pen
Ulizzi Rosolino; considerato che trattasi di statuizione accessoria, obbligatoria e consequenziale alla decisione adottata, emendabile con la procedura di correzione di errore materiale ex art. 130 cod. proc. pen., risolvendosi altrimenti l'omissione in un nocumento ingiusto e non eliminabile per una parte (Sez.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 5, n. 36037 del 14/07/2022
pen., risolvendosi altrimenti l'omissione in un nocumento ingiusto e non eliminabile per una parte (Sez. 5, n. 36037 del 14/07/2022, M., Rv.

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Testo completo

seguente ORDINANZA nel procedimento nei confronti di Gatto Grazia, nata a Palermo il 07/07/1936 Lo Nigro Filippo, nato a Palermo il 22/07/1956 avverso la sentenza del 15/02/2024 di questa Sezione udita la relazione del consigliere Anna Criscuolo; lette le conclusioni del pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore generale che ha concluso per la correzione dell'errore materiale; lette le conclusioni dell'avv. Rosolino Ulizzi, difensore della parte civile, che ha chiesto di procedere alla correzione; OSSERVA rilevato che con sentenza del 15 febbraio 2024 di questa Sezione è stato definito il procedimento n. 41222/2023 iscritto nei confronti di Gatto Grazia e Lo Nigro Filippo con dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi e condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende, ma per mero errore materiale è stata omessa la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile Novara Daniele, che ne aveva chiesto la liquidazione come da nota spese depositata dal difensore avv.

Ulizzi Rosolino; considerato che trattasi di statuizione accessoria, obbligatoria e consequenziale alla decisione adottata, emendabile con la procedura di correzione di errore materiale ex art. 130 cod. proc. pen., risolvendosi altrimenti l'omissione in un nocumento ingiusto e non eliminabile per una parte (Sez. 5, n. 36037 del 14/07/2022, M., Rv. 283772); ritenuto, pertanto, di dover procedere alla correzione della sentenza di questa Sezione, mediante integrazione del dispositivo con la condanna dei ricorrenti alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute in questo grado di giudizio dalla parte civile, che liquida in 1.844 euro - non spettando il compenso richiesto per la fase introduttiva - oltre accessori di legge.

P. Q. M. Dispone la correzione del ruolo e della sentenza emessa da questa Sezione all'udienza del 15/02/2024 nel procedimento n. 41222/2023 aggiungendo, dopo le parole "ammende", la seguente statuizione: "condanna, inoltre, i ricorrenti alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile costituita che liquida in complessivi 1.844 euro oltre accessori di legge". Manda alla cancelleria per le relative annotazioni. Così