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Sentenza — n. 23221/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation Court annuls appeal order due to failure to notify suspect of hearing date, establishing absolute nullity.

Numero d'incarto Sentenza — n. 23221/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the appeal order issued by the Catania Tribunal, which had reinstated a public office ban against the suspect. The defense argued that the hearing notice was only sent to lawyers, violating the suspect's right to participate and causing absolute procedural nullity. The Court ruled that the notice constitutes a mandatory citation under penalty of absolute nullity, and its omission cannot be cured by late deduction or notification to counsel alone.

Regesto Legislator

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Art. 178, comma 1, lett. c), 179, comma 1, cod. proc. pen.; The failure to notify the suspect of the hearing date constitutes absolute and incurable nullity of the proceedings, regardless of notification to the defense.

Parole chiave

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absolute nullity procedural defect notification of hearing public office ban cassation annulment mandatory citation right to participate restituzione in pristino

Disposizioni normative citate

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Art. 178, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Art. 179, comma 1 cod. proc. pen.
Secondo le Sezioni unite di questa Corte, infatti, in tema di notificazione della citazione dell'imputato, la nullità assoluta e insanabile prevista dall'art. 179 cod.
Art. 127 cod. proc. pen.
Nel procedimento di appello cautelare, infatti, la notifica al difensore dell'avviso della data fissata per l'udienza camerale non può essere considerata equipollente alla notifica all'indagato espressamente prevista dall'art. 127 cod.
Art. 184 cod. proc. pen.
Art. 309, comma 7 cod. proc. pen.
Alla stregua di tali rilievi, l'ordinanza impugnata deve essere annullata e r", deve essere disposto il rinvio per nuovo giudizio al Tribunale dì Catania competente ai sensi dell'art. 309, comma 7, cod.
art. 310 cod. proc. pen
Il difensore deduce che l'avviso dell'udienza fissata ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen.
art. 179 cod. proc. pen
Secondo le Sezioni unite di questa Corte, infatti, in tema di notificazione della citazione dell'imputato, la nullità assoluta e insanabile prevista dall'art. 179 cod. proc. pen.
art. 184 cod. proc. pen
art. 127 cod. proc. pen
Nel procedimento di appello cautelare, infatti, la notifica al difensore dell'avviso della data fissata per l'udienza camerale non può essere considerata equipollente alla notifica all'indagato espressamente prevista dall'art. 127 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 7697 del 24/11/2016 (dep. 2017), Amato, Rv. 269028 - 01
Sez. 2, n. 43972 del 26/10/2022, Zafarana, Rv. 283855
A tale omessa notifica, secondo quanto statuito da Sez. 2, n. 43972 del 26/10/2022, Zafarana, Rv. 283855, conseguirebbe, infatti, la nullità assoluta e insanabile del procedimento e dell'ordinanza conclusiva dello stesso, che dovrebbe essere annullata senza rinvio.
Sez. U, n. 40 del 22/11/1995, dep. 1996, Carlutti, Rv. 203771
283855; conf.: Sez. U, n. 40 del 22/11/1995, dep. 1996, Carlutti, Rv. 203771).
Sez. 3, n. 9756 del 03/02/2022, Fontana, Rv. 282923 - 01
per il caso di omessa citazione dell'imputato (Sez. 3, n. 9756 del 03/02/2022, Fontana, Rv. 282923 - 01; Sez.
Sez. 5, n. 16224 del 16/03/2017, Ansi, Rv. 269698 - 01
282923 - 01; Sez. 5, n. 16224 del 16/03/2017, Ansi, Rv. 269698 - 01).
Sez. 3, n. 9233 del 19/11/2015 (dep. 2016), M., Rv. 266455 - 01
pen., la cui omissione, in quanto attinente alla mancata citazione dello stesso, determina una nullità assoluta, insanabile e rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento (Sez. 3, n. 9233 del 19/11/2015 (dep. 2016), M., Rv. 266455 - 01).
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Trebastoni Michelangelo Egidio, nato a Piazza Armerina il 09.07.1962 avverso la sentenza emessa in data 05.03.2024 dal Tribunale di Catania visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione del consigliere Fabrizio D'Arcangelo; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Nicola Lettieri, che ha chiesto il rigetto del ricorso; lette le conclusioni del difensore, avvocato Dario Maria Pastore, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Catania ha accolto l'appello cautelare proposto dal Pubblico Ministero presso il Tribunale di Siracusa e ha disposto il ripristino della misura cautelare dell'interdizione dai pubblici uffici nei confronti di Michelangelo Egidio Trebastoni, ritenuto gravemente indiziato dei delitti di rivelazione di segreto d'ufficio, di falsità ideologica, di concussione, di corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio e per l'esercizio della funzione.

2. L'avvocato Dario Maria Pastore, difensore di Trebastoni, ricorre avverso tale ordinanza e ne chiede l'annullamento, censurando, con unico motivo, l'inosservanza degli artt. 178, comma 1, lett. c), 179, comma 1, 127, 310 cod. proc. pen. Il difensore deduce che l'avviso dell'udienza fissata ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen. dinanzi al Tribunale non è stato notificato all'imputato, ma solo ai difensori; sarebbe, dunque, stato violato il diritto alla partecipazione dell'indagato al procedimento cautelare, conclusosi, peraltro, con il ripristino della misura i nterd ittiva. A tale omessa notifica, secondo quanto statuito da Sez. 2, n. 43972 del 26/10/2022, Zafarana, Rv. 283855, conseguirebbe, infatti, la nullità assoluta e insanabile del procedimento e dell'ordinanza conclusiva dello stesso, che dovrebbe essere annullata senza rinvio.

3. Con memoria depositata in data 11 aprile 2024 l'avvocato Dario Maria Pastore ha chiesto l'accoglimento del ricorso e ha prodotto copia della notifica dell'avviso dell'udienza di appello eseguita a mani del Trebastoni in data 18 marzo 2024. Con la requisitoria e le conclusioni scritte depositate in data 15 aprile 2024, il Procuratore generale, Nicola Lettieri, ha chiesto di rigettare il ricorso. Secondo il Procuratore generale, infatti, l'avviso è stato regolarmente notificato al difensore di fiducia, il quale non ha eccepito, nell'udienza, la mancanza di notifica all'imputato; si tratterebbe, dunque, di una deduzione tardiva, in quanto relativa ad una nullità a regime intermedio, come tale deducibile, a pena di decadenza, subito dopo compiuto l'accertamento della costituzione delle parti in udienza.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso deve essere accolto.

2. Con il primo motivo il difensore censura l'inosservanza degli artt. 178, comma 1, lett. c), 179, comma 1, 127, 310 cod. proc. pen., in quanto l'avviso dell'udienza fissata ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen. dinanzi al Tribunale non è stato notificato all'imputato, ma solo ai propri difensori.

3. Il motivo è fondato. Il ricorrente ha documentato che la notifica dell'avviso all'indagato è stata eseguita in data 18 marzo 2024, e, dunque, dopo la celebrazione dell'udienza di appello, tenutasi in data 14 febbraio 2024. L'eccezione è, inoltre, stata tempestivamente proposta con il ricorso per cassazione. Secondo le Sezioni unite di questa Corte, infatti, in tema di notificazione della citazione dell'imputato, la nullità assoluta e insanabile prevista dall'art. 179 cod. proc. pen. ricorre soltanto nel caso in cui la notificazione della citazione sia stata omessa o quando, essendo stata eseguita in forme diverse da quelle prescritte, risulti inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell'atto da parte dell'imputato, mentre non ricorre nei casi in cui vi sia stata esclusivamente la violazione delle regole sulle modalità di esecuzione, alla quale consegue la applicabilità della sanatoria di cui all'art. 184 cod. proc. pen. (Sez.

U, n. 7697 del 24/11/2016 (dep. 2017), Amato, Rv. 269028 - 01). L'avviso all'indagato per l'udienza di riesame o di appello cautelare, del resto, costituisce una citazione prescritta a pena di nullità assoluta e insanabile, a norma dell'art. 179, comma 1, cod. proc. pen., in quanto la parola «citazione» è riferibile non solo al dibattimento ma anche a segmenti processuali diversi e a soggetti diversi dall'imputato (Sez. 2, n. 43972 del 26/10/2022, Zafarana, Rv. 283855; conf.: Sez. U, n. 40 del 22/11/1995, dep. 1996, Carlutti, Rv. 203771). L'omesso avviso della data fissata per l'udienza di riesame, dunque, violando il diritto dell'indagato di partecipare al procedimento, determina la nullità assoluta, insanabile e rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, prevista dagli artt. 178, comma 1, lett.

c) e 179, comma 1, cod. proc. pen. per il caso di omessa citazione dell'imputato (Sez. 3, n. 9756 del 03/02/2022, Fontana, Rv. 282923 - 01; Sez. 5, n. 16224 del 16/03/2017, Ansi, Rv. 269698 - 01). Nessuna sanatoria di tale nullità può, del resto, conseguire alla mancata deduzione dell'omessa notifica all'indagato da parte del difensore. Nel procedimento di appello cautelare, infatti, la notifica al difensore dell'avviso della data fissata per l'udienza camerale non può essere considerata equipollente alla notifica all'indagato espressamente prevista dall'art. 127 cod. proc. pen., la cui omissione, in quanto attinente alla mancata citazione dello stesso, determina una nullità assoluta, insanabile e rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento (Sez. 3, n. 9233 del 19/11/2015 (dep. 2016), M., Rv. 266455 - 01).

4. Alla stregua di tali rilievi, l'ordinanza impugnata deve essere annullata e r", deve essere disposto il rinvio per nuovo giudizio al Tribunale dì Catania competente ai sensi dell'art. 309, comma 7, cod. proc. pen.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Catania competente ai sensi dell'art. 309, comma 7, c