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Sentenza — n. 22941/2024 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 22941/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 22941/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Sassari, pronunciando in sede di rinvio ai sensi dell'art. 627 cod. proc. pen., ha nuovamente annullato il decreto emesso in data 09/08/2023 dal G.i.p. dello stesso Tribunale che aveva disposto il sequestro preventivo di un'area demaniale, pari a 258 mq., attigua a quella regolarmente condotta in concessione da Marco Massimo Marando per attività di balneazione, sull'assunto dell'intervenuta violazione degli artt. 633 cod. pen. e 54-1161 cod. nav. Come già nella precedente ordinanza, annullata con rinvio dalla Seconda Sezione di questa Corte di cassazione, il Tribunale ha ritenuto che, per quanto accertata la pregressa invasione ed occupazione illegittima dell'area in questione, difettasse il requisito del periculum in mora dal momento che, passata la stagione balneare 2023, l'indagato aveva rimosso dalla stessa sedie, ombrelloni, tavolini e quant'altro utilizzato per occuparla abusivamente.

Regesto Legislator

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art. 627 cod. proc. pen, artt. 633 cod. pen, art. 633 cod. pen, art. 325 cod. proc. pen; Sentenza — n. 22941/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Sembra utile in via preliminare fissare i termini della fattispecie concreta all'esame di questo Collegio, anche al fine di evidenziarne la sostanziale semplicità. Il resistente Marco Massimo Marando è titolare di concessione demaniale per occupazione di suolo pubblico per l'esercizio di uno stabilimento balneare e da quanto emerge sia dalla stessa ordinanza impugnata che dal ricorso, ogni anno procede alla invasione di una porzione aggiuntiva di suolo derraniale di circa 258 mq., occupandola con ombrelloni, lettini e sedie, commettendo in tal modo i reati di cui all'art. 633 cod. pen. e 54-1161 c. nav.

Parole chiave

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equipaggiamento marittimo spazio marittimo saccheggio sfruttamento dei fondali marini imbarcazioni da diporto grave restrizione all'uso attuale

Disposizioni normative citate

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art. 627 cod. proc. pen
Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Sassari, pronunciando in sede di rinvio ai sensi dell'art. 627 cod. proc. pen., ha nuovamente annullato il decreto emesso in data 09/08/2023 dal G.i.p.
artt. 633 cod. pen
dello stesso Tribunale che aveva disposto il sequestro preventivo di un'area demaniale, pari a 258 mq., attigua a quella regolarmente condotta in concessione da Marco Massimo Marando per attività di balneazione, sull'assunto dell'intervenuta violazione degli artt. 633 cod. pen.
art. 633 cod. pen
art. 325 cod. proc. pen
Trattasi, tuttavia, di operazione ermeneutica preclusa in questa sede, sia perché vertente su questione di puro merito, sia perché avente ad oggetto una congrua e non manifestamente illogica motivazione che ha escluso il periculum in mora, come tale insindacabile in sede di legittimità ai sensi dell'art. 325 cod.
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Testo completo

seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Sassari avverso l'ordinanza n. 9/2024 del Tribunale di Sassari del 01/03/2024 nel procedimento nei confronti di Marando Marco Massimo, n. Alghero (Ss) 26/12/1966 letti gli atti, il ricorso e l'ordinanza impugnata,; udita la relazione del consigliere Orlando Villoni letta la requisitoria scritta del pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale, Simone Perelli, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Sassari, pronunciando in sede di rinvio ai sensi dell'art. 627 cod. proc. pen., ha nuovamente annullato il decreto emesso in data 09/08/2023 dal G.i.p. dello stesso Tribunale che aveva disposto il sequestro preventivo di un'area demaniale, pari a 258 mq., attigua a quella regolarmente condotta in concessione da Marco Massimo Marando per attività di balneazione, sull'assunto dell'intervenuta violazione degli artt. 633 cod. pen. e 54-1161 cod. nav. Come già nella precedente ordinanza, annullata con rinvio dalla Seconda Sezione di questa Corte di cassazione, il Tribunale ha ritenuto che, per quanto accertata la pregressa invasione ed occupazione illegittima dell'area in questione, difettasse il requisito del periculum in mora dal momento che, passata la stagione balneare 2023, l'indagato aveva rimosso dalla stessa sedie, ombrelloni, tavolini e quant'altro utilizzato per occuparla abusivamente.

2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica di Sassari, che formula due motivi di ricorso. Con il primo lamenta l'errata affermazione della sussistenza di un cd. giudicato cautelare sulla vicenda da parte del Tribunale, in relazione all'occupazione dell'area demaniale per la stagione balneare 2022, condotta per la quale l'indagato aveva definito il procedimento con oblazione. Tuttavia, in data 31 marzo 2023, Marando aveva attuato una nuova occupazione dell'area, ancorché in sede di esecuzione del decreto di sequestro preventivo, ombrellini, tavolini e sedie fossero stati rinvenuti rimossi ed accatastati e pronti ad essere utilizzati per la stagione successiva. Con il secondo motivo denuncia violazione di legge in relazione agli artt. 633 cod. pen. e 54, 1161 c. nav. e travisamento del fatto, dal momento che quella che costituisce prova patente del reato (l'accatastamento delle suppellettili da balneazione) è stata dal Tribunale ritenuta attività propedeutic:a alla rimozione di una peraltro inesistente struttura.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

2. Sembra utile in via preliminare fissare i termini della fattispecie concreta all'esame di questo Collegio, anche al fine di evidenziarne la sostanziale semplicità. Il resistente Marco Massimo Marando è titolare di concessione demaniale per occupazione di suolo pubblico per l'esercizio di uno stabilimento balneare e da quanto emerge sia dalla stessa ordinanza impugnata che dal ricorso, ogni anno procede alla invasione di una porzione aggiuntiva di suolo derraniale di circa 258 mq., occupandola con ombrelloni, lettini e sedie, commettendo in tal modo i reati di cui all'art. 633 cod. pen. e 54-1161 c. nav.

Per la stagione 2022 gli illeciti sono stati dichiarati estinti per avvenuto pagamento dell'oblazione. Per la stagione 2023, allorquando è stato messo in esecuzione il decreto di sequestro preventivo, l'indagato aveva già rimosso sedie, tavoli ed ombrelloni dall'area occupata abusivamente; ciò nonostante, il PM chiede che si proceda comunque al sequestro perché ritiene che quell'accatastamento preluda a nuova occupazione in vista della stagione balneare 2024, mentre il Tribunale ha ritenuto che tale rimozione abbia il significato di escludere il periculum in mora.

Il PM insiste nella sua tesi allegando i risultati di verifiche e accertamenti (consulenza) che ha commissionato, evidenziando anche quello che, secondo la sua prospettazione, si rivela come un errore nella motivazione dell'ordinanza impugnata, che ha parlato, in maniera impropria, di giudicato cautelare.

3. Il ricorso, come anticipato, deve, però, essere dichiarato inammissibile. L'ordinanza impugnata spiega, infatti, correttamente le ragioni per le quali con riferimento al sequestro dell'area demaniale occupata dal Marando non potesse ravvisarsi il fumus dei reati ipotizzati. La motivazione risulta congrua, coerente con le risultanze investigative, non manifestamente illogica e rispettosa del dictum formulato da codesta Suprema Corte in occasione del precedente giudizio rescindente. A parte i rilievi riguardanti la stagione balneare 2022, con riferimento allo stato dei luoghi accertati nel momento dell'esecuzione del sequestro (in data 12 settembre 2023), il giudice del rinvio ha ritenuto l'inesistenza del fumus cautelare che "(...) richiede un'occupazione certa e comunque apprezzabile sia dal punto di vista temporale che della sua estensione, dovendosi escludere quelle che, invece, appaiono più propedeutiche alla rimozione della struttura in concomitanza della fine della stagione estiva come le circostanze al momento dell'esecuzione del sequestro lascerebbero presupporre (...)" (pag. 4 ordinanza impugnata).Il Pubblico Ministero ricorrente insiste, per contro, nella tesi che quella condotta debba essere interpretata in chiave accusatoria e cioè dimostrativa e prodromica di una nuova occupazione, ma a prescindere dal rilievo che nessun ostacolo di ordine materiale o giuridico si frapporrà all'esecuzione di un nuovo sequestro ove la condotta dovesse ripetersi, lungi dall'evidenziare vizi di erronea interpretazione della legge penale o vizi di motivazione denunciabili al giudice di legittimità, egli mira perorare una differente lettura degli elementi posti a fondamento della decisone.

Trattasi, tuttavia, di operazione ermeneutica preclusa in questa sede, sia perché vertente su questione di puro merito, sia perché avente ad oggetto una congrua e non manifestamente illogica motivazione che ha escluso il periculum in mora, come tale insindacabile in sede di legittimità ai sensi dell'art. 325 cod. proc. pen. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso.